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POMEZIA, SENTENZA SULL’EX STABILIMENTO TACCONI

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato di Pomezia in merito a una sentenza che vedeva tra le parti il Comune pometino. Vittoria per il Comune di Pomezia al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) sul caso della riconversione dell’ex stabilimento industriale Tacconi. Dopo la sentenza del 25 giugno scorso, che respingeva il ricorso presentato dalla società Petromarine Italia in merito alla mancata stipula della convenzione attuativa del Programma Integrato di Intervento in variante al PRG (adottato con delibera di Consiglio comunale n. 77 del 2009), un’altra sentenza, depositata il 10 luglio 2015, arriva a confermare che il ricorso è respinto.

“Con questa sentenza il giudice rileva che il ricorso avviato dalla società Petromarine Italia contro il Comune per la mancata stipula della convenzione deve intendersi concluso – spiega il Sindaco Fabio Fucci – Perché le note prodotte dal Dirigente competente esprimono chiaramente una volontà contraria alla stipula della convenzione, viste le criticità riscontrate, con contestuale proposta di annullamento del Programma Integrato di Intervento”. Nella relazione del Dirigente all’Urbanistica è espressamente evidenziato infatti che l’area oggetto di intervento ricade in zona agricola, adiacente all’area archeologica e all’aeroporto di Pratica di Mare, che l’area destinata a verde pubblico attrezzato e a parcheggio pubblico ricade nella fascia di rispetto delle viabilità e le aree contigue ai bacini idrici risultano a rischio frana.

“L’attenta analisi degli atti avviata in materia di urbanistica dalla nostra Amministrazione – continua Fucci – ha fatto emergere la problematicità del programma integrato. Il nostro primo obiettivo è impedire che l’interesse dei privati violi l’interesse pubblico”. Già la sentenza di giugno rilevava la legittimità dell’operato della P.A. nel sottoporre a verifica la precedente attività nell’ambito dei relativi evidenziati profili di grave problematicità” e che “tra l’adozione del Programma di Intervento e la convenzione esiste solo un principio di pregiudizialità giuridica del primo rispetto alla seconda, sicché la stipulazione dell’atto convenzionale non costituisce una attività vincolata, ma l’esercizio di un potere discrezionale”.

“Non abbiamo firmato la convenzione con Petromarine Italia e il TAR ci ha dato ragione ancora una volta – conclude il Primo Cittadino – Il ricorso della società è respinto e la stessa è stata condannata al pagamento delle spese di lite”.

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