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Sport

LO SPORT CHE VERRA’ – L’editoriale del Direttore Ruggero Alcanterini

Stando almeno alle carte ed ai passaggi ufficiali, piuttosto che ai rumors, una cosa è certa: lo sport imbrigliato dal COVID ha segnato e continua a segnare il passo, ma la forzata pausa di riflessione potrebbe consentirne il cambiamento. Cambiamento? Sì, con l’avvio pratico di quel processo di adeguamento, che qualcuno intende come “riforma” ed altri sottintendono come messa in opera del nuovo orientamento generato con il cambio del cartello in ditta per CONI Servizi, divenuto Sport e Salute e con la Legge Delega lasciata sul tavolo da Giorgetti ad agosto dello scorso anno, cui occorrono di supporto i decreti attuativi. In questa fase, la stragrande maggioranza degli addetti ha operato in smart working, ma tra una decina di giorni torneranno negli uffici e sarà fondamentale la chiarezza e la concretezza delle direttive, posto che il rischio che si corre è quello di aggiungere la pausa vacanze estive a quella virale. Non mi appassiona il tema agitato delle competenze sul personale, ma al contrario ritengo che non si possa scherzare sulla missione sociale dello sport in tutte le sue declinazioni, posto che la gente ha ormai capito che la soluzione è comunque quella del fai da te. Sappiamo che l’associazionismo di base, quello di profilo etico, quello di prossimità territoriale, non aspettano altro che un minimo segnale di apprezzamento, di una pacca sulla spalla, come quella anticipata dai bonus. Ma attenzione, questa è o potrebbe essere l’occasione storica per stabilire in modo inequivocabile chi fa chi e che cosa per la promozione socioeducativa, la pratica di base, motoria senza distinguo di età, sesso, censo, abilità e orientata con libera scelta per discipline e tipologia dell’impegno, vale a dire amatoriale o di alto livello, sino al professionismo, allo spettacolo ed al business. Le sinergie e le implicanze sono molteplici, come le complicanze, per una materia soggettivamente opinabile, ma che in realtà è d’importanza civile prioritaria. Aver confinato per decenni l’argomento sport, averlo caricato sulle spalle di tanti volontari e affidato alla responsabilità autoreferenziale di un mondo virtuoso, che non trova riferimento nella Carta Costituzionale, ma che diversamente ha largamente supplito alle carenze statuali, salvo rapportarsi con la volubilità della politica, pone senza appello l’esigenza di una svolta, che renda certo il ruolo del CONI, delle Federazioni e dell’Associazionismo Sportivo, come quello della società civile nelle sue mirate accezioni, sino al Governo con il Ministero dello Sport. Ed è proprio per questo, che va chiarito ogni residuo dubbio, tra quello che esprimeva la vetusta Legge del 16 febbraio 1942 N. 426 – COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (C.O.N.I.) con i successivi aggiornamenti sino al 1999 – e la Legge Delega sullo Sport del 8 agosto 2019 che recita:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Delega al Governo per l’adozione di misure
in materia di ordinamento sportivo

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
    di entrata in vigore della presente legge, uno o più  decreti
    legislativi per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano
    (CONI) e della disciplina di settore, compresa quella di cui al
    decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, secondo i seguenti
    principi e criteri direttivi:
    a) organizzare le disposizioni per settori omogenei o per
    specifiche attività  o gruppi di attività;
    b) coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo
    delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune
    modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica,
    logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e
    semplificare il linguaggio normativo, anche con la possibilità  di
    adottare un testo unico delle disposizioni in materia di sport;
    c) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva
    comunque l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla
    legge in generale premesse al codice civile;
    d) definire gli ambiti dell’attività del CONI, delle federazioni
    sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti
    di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi
    civili dello Stato e delle associazioni benemerite, coerentemente con
    quanto stabilito dall’articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre
    2018, n. 145, e con il ruolo proprio del CONI di governo
    dell’attività olimpica;
    e) confermare, in coerenza con quanto disposto dalla Carta
    olimpica, la missione del CONI di incoraggiare e divulgare i principi
    e i valori dell’olimpismo, in armonia con l’ordinamento sportivo
    internazionale;
    f) prevedere limitazioni e vincoli, ivi compresa la possibilità
    di disporne il divieto, per le scommesse sulle partite di calcio
    delle società  che giocano nei campionati della Lega nazionale
    dilettanti;
    g) prevedere che il CONI eserciti poteri di vigilanza al fine di
    verificare che le attività  sportive delle federazioni sportive
    nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di
    promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano svolte in
    armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico
    internazionale e del CONI medesimo e deliberi il commissariamento di
    federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate
    qualora siano accertate gravi violazioni di norme degli statuti e dei
    regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento
    delle competizioni sportive o sia accertata l’impossibilità  di
    funzionamento degli organi direttivi, ferme restando l’autonomia
    delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la
    loro capacità  di determinare la propria politica generale;
    h) sostenere azioni volte a promuovere e accrescere la
    partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport in
    conformità  ai principi del codice delle pari opportunità  tra uomo e
    donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,
    garantendo la parità  di genere nell’accesso alla pratica sportiva a
    tutti i livelli;
    i) sostenere la piena autonomia gestionale, amministrativa e
    contabile delle federazioni sportive nazionali, delle discipline
    sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle
    associazioni benemerite rispetto al CONI, fermo restando l’esercizio
    del potere di controllo spettante all’autorità  di Governo sulla
    gestione e sull’utilizzazione dei contributi pubblici previsto dal
    comma 4-quater dell’articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
    138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
    178; modificare la composizione del collegio dei revisori al fine di
    tenere conto di quanto previsto dal medesimo comma 4-quater
    dell’articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con
    modificazioni, dalla legge n. 178, del 2002;
    l) prevedere che l’articolazione territoriale del CONI sia
    riferita esclusivamente a funzioni di rappresentanza istituzionale;
    m) provvedere al riordino della disciplina in materia di limiti
    al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e degli enti di cui alla
    legge 11 gennaio 2018, n. 8, garantendo l’omogeneità  della
    disciplina in relazione al computo degli stessi e prevedendo limiti
    allo svolgimento di più  mandati consecutivi da parte del medesimo
    soggetto, stabilendo altresì un sistema di incompatibilità  tra gli
    organi al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi;
    n) individuare forme e condizioni di azionariato e altri
    strumenti di partecipazione popolare per le società  sportive
    professionistiche.
    2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
    proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
    il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di
    Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
    province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti
    legislativi sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere
    da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
    i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di
    quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i
    decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine
    per l’espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la
    scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente,
    quest’ultimo termine è  prorogato di novanta giorni.
    3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di
    ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
    principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1
    e 2, il Governo può  adottare disposizioni integrative e correttive
    dei decreti medesimi.
    4. Dall’attuazione della delega di cui al comma 1 non devono
    derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In
    conformità  all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
    n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o
    maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi
    sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in
    vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
    risorse finanziarie.

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