In data odierna la 1° Commissione Affari Costituzionali al Senato ha invitato la Dott.ssa Giorlandino, in qualità di Presidente dell’U.A.P., per un’audizione in ordine all’esame del disegno di legge n. 1184 (Semplificazione attività economiche), che all’art. 25 introduce misure per l’erogazione di servizi sanitari all’interno delle farmacie.
La Dott.ssa Giorlandino ha presentato una chiara ed incisiva memoria attraverso la quale ha dettagliatamente rappresentato che le farmacie agiscono in virtù di una mera autorizzazione comunale alla vendita di prodotti, pertanto, sono del tutto prive dell’autorizzazione regionale all’esercizio delle attività sanitarie che invece devono avere le strutture sanitarie.
In particolare, ha sottolineato la circostanza che tutte le strutture sanitarie: ambulatori, poliambulatori, ospedali pubblici e privati accreditati, devono rispettare oltre 420 requisiti strutturali e tecnologici, che peraltro variano da regione in regione e talvolta addirittura da Asl ad Asl, necessari per garantire adeguatezza e appropriatezza dell’attività medica svolta, a tutela della salute dei cittadini.
Pertanto – ha precisato la Dott.ssa Giorlandino – nessuno intende opporsi alle farmacie, ma si vuole tutelare la salute pubblica e per far ciò è necessario che TUTTI gli operatori sanitari si adeguino alle norme di legge previste in materia ed in particolare al D.Lgs. n. 502/1992.
Ed ancora, bisogna arginare la deriva verso cui sta andando la sanità, che già nel 2009 ha visto ampliare le competenze delle farmacie oltre i meri test di autodiagnosi, dando quindi la possibilità di vendere farmaci, pantofole e prodotti di bellezza in pochi metri quadri accanto al luogo dove viene magari somministrato un vaccino, che ricordiamo è pur sempre un atto medico. Il tutto, peraltro, senza assunzione di responsabilità civile e penale dell’atto eseguito e della relativa diagnosi. Occorre, quindi, garantire la professionalità e l’adeguatezza di un atto medico, necessaria anche nell’ambito della telemedicina, che deve essere eseguita da medici o da personale infermieristico che grazie alle proprie specifiche competenze sono in grado di valutare le patologie e le specifiche condizioni del paziente, necessarie anche per il solo posizionamento degli elettrodi.
Per tali ragioni, non si comprendono i motivi che hanno spinto il Governo ad autorizzare l’esecuzione dei vaccini alle farmacie, prive di medici e di locali idonei, e non alle strutture sanitarie private autorizzate o convenzionate, così come è paradossale che siano stati stanziati ingenti fondi per consentire alle farmacie di eseguire screening di cui non è mai stato fornito alcun resoconto.
In conclusione, la Dott.ssa Giorlandino ha ribadito con fermezza e chiarezza che l’attività medica non può diventare un business delle lobby più potenti, che l’attività sanitaria deve essere esercitata solo da operatori sanitari che rispettino le procedure ed i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 502/1992, così come già avviene per tutte le strutture sanitarie, nonché per gli ospedali pubblici e privati accreditati così da evitare quel gravissimo conflitto di interessi tra prescrittore di farmaci e venditore di farmaci vietato dall’art. 102 del R.D. 27/07/1934 n. 1265 (T.U. Leggi Sanitarie) mai abrogato, che espressamente vieta la commistione tra la professione medica e la vendita di medicinali.
L’U.A.P. attraverso la sua Presidente ha, quindi, chiesto l’abrogazione dell’art. 25 o l’inserimento al suo interno del rispetto degli obblighi e dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 502/1992 per tutti coloro che intendono erogare prestazioni sanitarie, per continuare a garantire una sanità territoriale di precisione che – ad oggi – è assicurata dalle oltre 27.000 strutture sanitarie capillarmente distribuite su tutto il territorio nazionale, che agiscono in virtù di specifiche autorizzazioni regionali rilasciate soltanto previa verifica della sussistenza degli oltre 420 requisiti organizzativi e tecnologici richiesti dal pluricitato D.Lgs. n. 502/1992.