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Regiona Lazio. Vademecum su misure di sicurezza per la vendita di cibo e bevande da asporto

MISURE DI SICUREZZA PER LA PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E VENDITA DI
CIBO E BEVANDE DA ASPORTO DESTINATE AGLI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E ATTIVITÀ ARTIGIANALI

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VADEMECUM_SU_MISURE_DI_SICUREZZA_PER_LA_VENDITA_DI_CIBO_E_BEVANDE_DA_ASPORTO

1. È consentita ai sensi del Dpcm 26 aprile 2020 la vendita di cibo e bevande da asporto
da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività artigianali
quali, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, rosticcerie, friggitorie, gelaterie,
pasticcerie, pizzerie al taglio, paninoteche, yogurterie, piadinerie, con esclusione degli
esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è vietato o interdetto
l’accesso, nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sanitaria, con
particolare riferimento alle misure di sanificazione dei locali, dispositivi di protezione
individuale per i lavoratori e distanziamento interpersonale previste dal Dpcm 26 aprile
2020 e relativi allegati;
2. Si raccomanda ai clienti l’ordinazione on-line o telefonica, in modo da garantire che il
ritiro dei prodotti ordinati avvenga per appuntamenti dilazionati nel tempo, allo scopo di
evitare assembramenti all’esterno, dove in ogni caso i clienti dovranno rispettare il
distanziamento interpersonale di almeno un metro;
3. All’interno dei locali i clienti sono obbligati a indossare guanti e dispositivi di protezione
delle vie respiratorie;
4. I clienti entrano uno alla volta e devono permanere all’interno dei locali per il tempo
strettamente necessario al pagamento e ritiro della merce. Non è consentito per i clienti
l’utilizzo dei bagni;
5. Fermo restando quanto già disposto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza
degli alimenti e delle bevande (Reg. (CE) 852/2004), gestore e addetti devono indossare
mascherina e guanti per tutto il tempo di permanenza nei locali e mantenere, ove
possibile, un distanziamento interpersonale di almeno un metro. Devono, altresì, adottare
tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, per le quali è raccomandato un
lavaggio frequente con acqua e sapone o altri prodotti igienizzanti;
6. È vietata ogni forma di consumo sul posto. I prodotti devono essere consegnati chiusi in
confezioni da asporto;
7. Dovrà essere data ampia disponibilità e accessibilità a sistemi e prodotti per
l’igienizzazione delle mani (preferibilmente a induzione automatica). In particolare, detti
sistemi devono essere disponibili sia per il personale, sia per i clienti, all’ingresso del
locale;
8. Deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da
normativa vigente; deve, altresì, essere fornita completa informazione sulle norme di
comportamento dei clienti e sulle modalità di ordinazione e ritiro della merce, mediante
esposizione di cartellonistica all’ingresso ed eventualmente anche sui siti internet e pagine
social aziendali. Si raccomanda ai gestori di esporre in vetrina un cartello che indichi che
l’attività di ristorazione è sospesa ad eccezione della ristorazione con consegna a
domicilio e con asporto.

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