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Operaia muore per mesotelioma, condannati i responsabili

Operaia nelle ferrovie muore per mesotelioma

Il Tribunale di Vercelli condanna i titolari di un’impresa per la morte di una loro operaia, causata da un mesotelioma. La sentenza è stata confermata poi anche dalla Corte D’Appello di Torino.

La donna era un’addetta allo smontaggio degli arredi delle carrozze ferroviarie, settore in cui è stato massicciamente adoperato l’amianto, cancerogeno che ha innestato l’insergenza del mesotelioma pleurico, da cui era affetta la donna.

Le polveri di amianto, come confermato dai colleghi della donna, venivano disperse dell’aria attraverso l’uso del trapano e dello svitatore. L’assenza di un impianto di aspirazione è stata fatale in un periodo in cui la decoibentazione è stata un funzione inserita solo successivamente.

Significativa, in tal senso – si legge nel comunicato -, la sentenza 12151/20 depositata il 15 aprile scorso, dalla Quarta sezione penale della Cassazione. Secondo la Corte Suprema, quando non è possibile stabilire “il momento di innesco irreversibile del mesotelioma pleurico” e tenuto conto che “è irrilevante ogni successiva esposizione all’amianto”, il datore di lavoro va condannato per omicidio colposo.

Infatti, l’amianto, può provocare patologie tumorali anche a basse dosi, come in questo caso. Per questo, la condanna. Il mesotelioma è un tumore causato esclusivamente dall’inalazione di fibre di asbesto.

La malattia insorge anche a distanza di anni dall’esposizione alle fibre di amianto. I tempi di latenza variano dai 20 ai 40 anni. In questo caso non ci sono dubbi sull’origine professionale della malattia. Sono state escluse altre cause come il tabagismo. Manca, inoltre, un elemento causale alternativo che abbia potuto innescare il tumore.

Un registro nazionale che racchiude i dati di incidenza del mesotelioma

lI VI Rapporto del Registro nazionale dei mesoteliomi riporta i dati di incidenza e di esposizione ad amianto per i casi di mesotelioma maligno rilevati dalla rete dei Centri Operativi Regionali (Cor).
Sono descritte le misure epidemiologiche di incidenza, età media alla diagnosi, rapporto di genere, distribuzione territoriale per oltre 25mila casi di mesotelioma con diagnosi dal 1993 al 2015. I settori di attività economica e le mansioni maggiormente coinvolte all’esposizione alle fibre di amianto sono discussi a partire dai dati epidemiologici ottenuti dalle interviste anamnestiche retrospettive ai soggetti ammalati.

L’archivio del Registro nazionale comprende, a dicembre del 2017, informazioni relative a 27.356 casi di mesotelioma maligno (MM) diagnosticati dal 1993 al 2015. Questi sono rilevati in ragione di un sistema di ricerca attiva e di analisi standardizzata delle storie professionali, residenziali e familiari dei soggetti ammalati. La copertura territoriale della rilevazione è andata sviluppandosi costantemente. A oggi riguarda l’intero territorio nazionale. La percentuale di casi con una età alla diagnosi inferiore a 45 anni è meno del 2% del totale. Il 36% dei soggetti ammalati ha un’età compresa tra 65 e 74 anni. Fino a 45 anni la malattia è rarissima. L’età media alla diagnosi è di 70 anni senza differenze apprezzabili per genere (70,8 anni nelle donne e 69,5 negli uomini).
Più del 90% dei casi di mesotelioma registrati risulta a carico della pleura. Sono presenti inoltre 1.769 casi peritoneali (6,5%, rispettivamente 5,3% negli uomini e 9,4% nelle donne), 58 e 79 casi rispettivamente a carico del pericardio e della tunica vaginale del testicolo. Rispetto alla sede anatomica di insorgenza, l’età più bassa si registra per i casi a carico del pericardio (61,6 anni di età in media nei 58 casi disponibili). (INAIL)

Mesotelioma: detto pure il cancro amianto

L’esposizione a polvere e fibre di asbesto può provocare numerose neoplesie e patologie asbesto correlate, ugualmente invalidanti. Tra queste però troviamo il mesotelioma, che è l’unico tipo di tumore che si innesta solo in presenza di amianto.

Si cononoscono ben quattro forme di mesotelioma:

    • pleurico (tumore della pleura, membrana che avvolge i polmoni);
    • peritoneale (o tumore addominale);
    • pericardico (quando colpisce il pericardio, la membra che avvolge il cuore),
    • testicolare (membrana che riveste i testicoli).

In tutte e quattro le forme, le cellule tumorali attaccano il mesotelio ovvero il tessuto che avvolge le membrane sierose degli organi interni. La sopravvivenza al mesotelioma raramente supera i 5 anni dalla data della diagnosi (abbiamo quindi una bassa sopravvivenza al tumore alla pleura).

L’ONA e il II Rapporto Mesoteliomi

L’Avv. Ezio Bonanni è il curatore del secondo rapporto mesoteliomi dell’ONA ONLUS, che costituisce la fotografia della situazione del mesotelioma in Italia.

La Corte di Cassazione e il nesso di causalità

La Suprema Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di I grado. Nello specifico la Corte di Cassazione al capo 4 della sentenza ribadisce che la prova dell’esposizione amianto può essere fornita anche attraverso testimoni e qualsiasi altro strumento istruttorio.

La sentenza, infatti, seppure faccia riferimento, in un breve passo, alla teoria dell’effetto acceleratore, riportando il contenuto della sentenza di primo grado senza discostarsene espressamente, tuttavia fonda diversamente la decisione. E, prendendo atto dell’esposizione che ritiene comunque provata anche testimonialmente, in armonia con l’insegnamento di questa Corte secondo cui “In tema di patologie asbesto-correlate, l’esistenza e l’entità dell’esposizione ad amianto può essere dimostrata anche attraverso la prova testimoniale, in quanto il vigente sistema processuale penale non conosce ipotesi di prova legale e, anche nei settori in cui sussistono indicazioni normative di specifiche metodiche per il rilievo di valori soglia, il relativo accertamento può essere dato con qualsiasi mezzo di prova” (Sez. 4, n. 16715 del 14/11/2017 – dep. 16/04/2018, P.G. in proc. Cirocco e altri, Rv. 273096)- osserva che la lavoratrice ha prestato attività presso l’impresa M. per tutta la sua vita professionale.

Gli appellanti avevano denunciato alla Corte di legittimità la asserita illogicità e contraddittorietà della sentenza di appello, che aveva confermato la condanna di primo grado, sostendo che non vi sia unanime consenso scientifico in ordine alla c.d. teoria dell’accelerazione, ovvero dell’effetto acceleratorio.

Confermata la sentenza di condanna

Il Giudice di legittimità, senza entrare nel merito, pur sostenendo che non ci sia unanime consenso scientifico in ordine alla teoria dell’effetto acceleratore, ha confermato la sentenza di condanna, per il fatto che non ci sono decorsi alternativi.

E’ risultato che la vittima sia stata esposta solo in ambito lavorativo. Infatti ha lavorato nel settore delle Ferrovie dello Stato, ovvero dei rotabili ferroviari, e questa è stata l’unica fonte di esposizione. La Corte di Cassazione, valorizzando tutte le prove, è giunta alla conclusione che il ricorso degli imputati fosse infondato e ne ha confermato al condanna:

“D’altro canto, la decisione impugnata dà conto dell’ubiquitarietà delle polveri nei reparti produttivi dell’impresa, ed in particolare nel reparto di appartenenza della persona offesa (come sottolineato dai testi escussi Co., Cr. e c., rispetto alla capacità dei quali, in relazione al riconoscimento della polvere di amianto, la Corte territoriale prende specificamente posizione), sin dall’inizio del suo rapporto lavorativo e certamente sino al 1984, essendo emerso, anche dalle produzioni degli imputati, che sino a quella data non erano stati predisposti gli impianti di aspirazione.

Proprio su queste basi la motivazione introduce un’equazione fra presenza di asbesto ed insorgere del mesotelioma, essendo state escluse dagli esperti cause diverse, di origine non professionale, ed essendo stata accertata l’unicità del rapporto lavorativo e la prestazione dell’attività, per tutta la sua durata, nello stesso stabilimento della società, della quale, per l’intero periodo, furono legali rappresentanti i due imputati.

Non può sostenersi, pertanto, che non si faccia riferimento ad una legge di copertura condivisa dalla dottrina medica, nè che non si faccia ricorso ad un criterio di causalità individuale. Il nesso causale fra l’accertata presenza di asbesto nel reparto di lavoro di C.M. e la malattia da questa contratta, tipicamente professionale, viene, infatti, individuato, in modo diretto, stante l’unicità del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’impresa -sempre legalmente rappresentata dagli imputati, nelle varie forme societarie assunte, nel corso del tempo – non facendo riferimento alla c.d. teoria dell’effetto acceleratore, ma sulla base dell’assenza di qualsivoglia elemento causale alternativo di innesco della patologia. E cioè proprio attraverso una legge scientifica di copertura universalmente condivisa, ed a mezzo di un giudizio formulato sulla causalità individuale, in quanto verificato in relazione alla singola vicenda (cfr. Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016 – dep. 14/03/2017, P.C. in proc. Bordogna e altri, Rv. 270385).”

Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte “In tema di rapporto di causalità tra esposizione ad amianto e morte del lavoratore per mesotelioma, ove con motivazione immune da censure la sentenza impugnata ritenga impossibile l’individuazione del momento di innesco irreversibile della malattia, nonchè causalmente irrilevante ogni esposizione successiva a tale momento, ai fini del riconoscimento della responsabilità dell’imputato è necessaria l’integrale o quasi integrale sovrapposizione temporale tra la durata dell’attività lavorativa della singola vittima e la durata della posizione di garanzia rivestita dall’imputato nei confronti della stessa” (Sez. 4, n. 25532 del 16/01/2019, PG in proc. Abbona Mario, Rv. 276339).

Si tratta di condizioni che si sono entrambe realizzate nel caso di specie., come chiarito dal giudice di seconda cura, sicchè fuorviante appare anche il rimprovero incentrato sulla critica del riferimento alla teoria dell’effetto acceleratore, il cui richiamo, pur operato dai giudici di merito, si rivela, in concreto, ininfluente sulla decisione.

L’importanza delle prove

Questa sentenza è molto importante perché valorizza tutte le prove. Nella disanima del fatto concreto, che è fondamentale, anche sulla base di Cassazione, perché sottolinea la funzione delle prove nel corso di un processo.

In altre parole, se nella scienza vi è ancora dibattito (alimentato anche dai produttori di amianto e da coloro che si sono resi responsabili della morte di migliaia di lavoratori e cittadini, al quale si prestano c.d. uomini di scienza, che alimentano il dubbio, al fine di poter escludere la responsabilità penale, sul presupposto che quest’ultima richiede un coefficiente di certezza assoluta responsabilità), non di meno in tutti i casi le responsabilità sono lampanti.

La strage di mesoteliomi nelle ferrovie

Nelle ferrovie e nelle zone limitrofe è in atto una vera e propria strage. Ne è prova anche il VI rapporto mesoteliomi, che per le Ferrovie dello Stato 619, pari al 3,2% totale dei casi (fino al 2015).

Lo stesso VI rapporto mesoteliomi riporta n. 82 casi di mesotelioma (fino al 2015) tra coloro che hanno abitato nei dintorni delle stazioni.

Per questi motivi, anche a voler negare l’effetto acceleratore, ovvero la certezza assoluta dell’effetto acceleratore, è fondamentale il fatto che laddove non ci sono decorsi alternativi, extraprofessionali, è di tutta evidenza che si conferma la penale responsabilità di tutti coloro che sono titolari delle posizioni di garanzia.

L’allarme lanciato dall’avvocato Ezio Bonanni, presidente ONA

L’Osservatorio Nazionale Amianto e l’Avv. Ezio Bonanni sono stati i promotori delle diverse azioni giudiziarie di sedi civili e penali per i profili di responsabilità e per gli obblighi risarcitori della S.p.A. Ferrovie dello Stato e S.p.A. Rete Ferroviaria Italiana.

La Corte di Cassazione, Sez. Lav. con sentenza n. 15165/2019, ha rigettato il ricorso di RFI S.p.A. avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che aveva condannato la società al risarcimento dei danni subiti dagli eredi di un lavoratore deceduto per mesotelioma, dopo aver lavorato nelle officine Grandi Riparazioni di Torino, nelle officine Grandi Riparazioni di Bologna e nella sede di Roma.

La condanna della Corte di Appello di Roma è stata confermata e il ricorso di RFI S.p.A. è stato rigettato. Le tesi dell’Avv. Ezio Bonanni, difensore dei famigliari, che con sentenza della Corte di Appello di Roma, Sez. Lav., n. 6812/2014 aveva ottenuto una condanna storica, sono state accolte dalla Corte di Cassazione, dopo la pronuncia favorevole della Corte di Appello.

L’Avv. Ezio Bonanni e la prima sentenza storiche di condanna delle Ferrovie dello Stato nel 2014

Condannate le Ferrovie dello Stato per il decesso di un dipendente annientato dal mesotelioma pleurico. La Corte di Appello di Roma ha accolto le richieste dell’avv. Ezio Bonanni, che rappresenta la famiglia del defunto e ha condannato la Rete Ferroviaria Italiana e le Ferrovie dello Stato Spa a risarcire gli eredi.

L’avv. Bonanni ha dimostrato la responsabilità delle Ferrovie dello Stato, già Ente Ferrovie dello Stato, per l’esposizione all’amianto di A.C., che ha procurato la patologia in seguito alla quale il lavoratore è deceduto; di conseguenza è stata accolta anche la domanda di risarcimento dei danni.

A.C. ha prestato servizio alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato prima presso le Officine Grandi Riparazioni di Torino e poi presso la Stazione Termini di Roma, in esposizione ad amianto, in assenza di maschere protettive.

“La decisione di condanna della Corte di Appello rende giustizia ad A.C. e alla sua famiglia, dopo anni nei quali le Ferrovie dello Stato hanno negato anche l’evidenza – ha commentato Bonanni -. Il rammarico è costituito dal fatto che si tratta di una morte evitabile. Sarebbe bastato non utilizzare il materiale cancerogeno o anche soltanto dare al lavoratore le maschere protettive per evitare che inalasse le fibre killer”.

Ci sono ulteriori richieste risarcitorie avanzate da lavoratori esposti ad amianto per via del modus operandi delle Ferrovie dello Stato e questa decisione costituisce un precedente decisivo.

La Corte ha condannato RFI Spa a pagare a titolo di risarcimento del danno un importo complessivo di circa 750.000 €, così suddivisi: 225.151 € per i danni sofferti dalla vittima, 144.720 € a ciascuno uno dei due figli e di 235.170 € a favore della vedova.

Le ragioni della condanna di RFI S.p.A. al risarcimento del danno in sede civile

La lesività delle fibre di amianto per la salute umana è conoscenza antica, già con il R.D. 442/1909, le lavorazioni erano interdette alle donne e ai fanciulli perché ritenute insalubri, e poi con la L. 455/1943, l’asbestosi fu considerata patologia professionale correlata all’esposizione ad amianto, e vennero poi adottate tutte quelle cautele stabilite dagli artt. 4, 19, 20 e 21 del d.p.r. 303/1956 e ancora quelle di cui al d.p.r. 377 e 387 del 1955, finalizzate ad evitare, ovvero a ridurre significativamente l’inalazione di polveri e fibre di amianto:

La pericolosità dell’amianto “era conosciuta dalla comunità scientifica già agli inizi del 900, mentre la conoscenza del rapporto causale tra amianto e mesotelioma pleurico risale quanto meno agli inizi degli anni 60“, ragione per la quale, nella specie, si configura sia la responsabilità contrattuale che quella extracontrattuale, diretta e vicaria.

La prova tecnica e gli accertamenti dell’INAIL: le Ferrovie sono inchiodate alle loro responsabilità

Si ricorda che la Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 15165/2019, al punto 3.2 testualmente: ‘… Nel caso di specie tale valutazione appare correttamente svolta dalla corte territoriale (cfr. pag. 4 ultimo capoverso e pag. 5), sulla scorta della accurata considerazione non solo delle allegazioni (riportate a pag. 4), ma anche degli accertamenti in fatto svolti dall’INAIL. 3.3. La sentenza di merito, quindi (cfr. pag. 6), sulla scorta della consulenza tecnica ammessa in ragione delle compiute allegazioni delle parti, ha ritenuto dimostrata la nocività delle mansioni che, come si desumeva anche dagli elementi documentali esaminati dal CTU, relativi a lavorazioni simili ed a certificazioni ed accertamenti tratti dalla banca dati dell’INAIL, comportavano il contatto con l’asbesto, che ricopriva le superfici ove si svolgeva il lavoro del de cuius, senza incorrere nelle denunciate violazioni di legge’, confermando, dunque, i principi di cui a Cassazione, sezione lavoro, 5174/2015.

Le Ferrovie dello Stato responsabili dei danni subiti dai lavoratori vittime amianto

Con riferimento alla condotta delle Ferrovie dello Stato, la Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 15165/2019, ha confermato la condanna emessa dalla Corte di Appello di Roma, al risarcimento dei danni tutti subiti dai familiari di un ferroviere deceduto, e ciò rileva anche nel caso di specie, per i profili affermati: ‘… Nel caso di specie tale valutazione appare correttamente svolta dalla corte territoriale (cfr. pag. 4 ultimo capoverso e pag. 5), sulla scorta della accurata considerazione non solo delle allegazioni (riportate a pag. 4), ma anche degli accertamenti in fatto svolti dall’INAIL.

3.3. La sentenza di merito, quindi (cfr. pag. 6), sulla scorta della consulenza tecnica ammessa in ragione delle compiute allegazioni delle parti, ha ritenuto dimostrata la nocività delle mansioni che, come si desumeva anche dagli elementi documentali esaminati dal CTU, relativi a lavorazioni simili ed a certificazioni ed accertamenti tratti dalla banca dati dell’INAIL, comportavano il contatto con l’asbesto, che ricopriva le superfici ove si svolgeva il lavoro del de cuius, senza incorrere nelle denunciate violazioni di legge.

3.4. La Corte di merito ha, infine, correttamente affermato la responsabilità secondo i criteri di cui all’art. 2087 c.c., (cfr. pag. 7), non avendo il datore di lavoro, in presenza di prova della nocività delle mansioni e del nesso causale tra le stesse e la malattia (peraltro estremamente rara nella popolazione generale) fornito prova liberatoria, e, altresì, dando correttamente conto dell’assunto, più volte affermato da questa corte, relativo alla già nota conoscenza della nocività dell’amianto sin dagli anni ‘60 (v. per tutte, Sez. L, Sentenza n. 644 del 14/01/2005, Rv. 579285 – 01, relativa alla omessa predisposizione da parte delle Ferrovie dello Stato di strumenti di protezione dal rischio amianto sin dagli anni ‘60).

L’impegno dell’Avv. Ezio Bonanni in difesa delle vittime dell’amianto nelle Ferrovie dello Stato

Nelle Ferrovie dello Stato l’uso dell’amianto è stato abnorme. L’Osservatorio Nazionale Amianto ha raccolto significativi documenti che inchiodano le Ferrovie dello Stato alle loro responsabilità.

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