Rubrica a cura dell’Avv.to Corrado Corrado del Foro di Velletri
La legge 6/2004 ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova misura di protezione giuridica: “l’amministratore di sostegno” con l’obiettivo di dare tutela alle persone che possono avere necessità di protezione momentanea o illimitata, sempre che sussista un interesse attuale e concreto al compimento di atti che il soggetto interessato non sarebbe in grado di compiere da solo. Si tratta di una persona che viene nominata dal Giudice Tutelare del luogo dove il soggetto interessato vive abitualmente, a seguito di proposizione di un ricorso, che può essere redatto e presentato direttamente dal soggetto legittimato, senza il patrocinio di un avvocato, laddove l’emanando provvedimento si limiti ad individuare i singoli atti che dovrà compiere l’amministratore di sostegno, sostituendosi all’amministrato. Diversamente si dovrà ricorrere alla difesa tecnica, in particolare nel caso in cui il decreto che il giudice ritenga di emettere incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, perciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio. In presenza dei requisiti reddituali, si può sempre essere assistiti gratuitamente con il Patrocinio a spese dello Stato. Il giudice tutelare provvede, previa audizione dell’interessato, entro 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza–ricorso, alla nomina dell’amministratore, con decreto motivato immediatamente esecutivo. La persona nominata si preoccuperà di rappresentare e assistere la persona che, per effetto di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in tutto o in parte al compimento delle funzioni della vita quotidiana. L’apertura dell’amministrazione di sostegno dovrà essere comunicata allo stato civile per l’annotazione negli appositi registri ed al casellario giudiziario. La normativa si preoccupa di individuare i soggetti legittimati a richiedere la nomina e coloro che la possono ricoprire. Possono richiedere la nomina: il beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato; i familiari entro il 4° grado: genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti e cugini; gli affini entro il 2°grado: cognati, suoceri, generi, nuore; il Pubblico Ministero; il tutore o curatore, mentre, ai sensi dell’art. 408 c.c., non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il soggetto beneficiario. L’art. 408 c.c. dispone, altresì, che la scelta dell’amministratore di sostegno avvenga con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare, con decreto motivato, un amministratore di sostegno diverso che potrà essere un avvocato o un commercialista iscritto in appositi elenchi. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. L’amministratore potrà compiere, in nome e per conto del beneficiario, gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione previa autorizzazione del giudice tutelare, mentre il beneficiario, qualora ne sia in grado, potrà compiere gli atti necessari a soddisfare le proprie esigenze di vita. L’amministratore nello svolgimento del suo incarico dovrà rispettare le prescrizione imposte dall’art. 410 c.c. e cioè tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario; deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere; deve informare il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso; è tenuto, altresì, a continuare nello svolgimento dei suoi compiti per almeno dieci anni ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dal convivente, dagli ascendenti o dai discendenti. Il nostro legislatore ha, altresì, previsto che l’amministratore di sostegno è tenuto periodicamente -annualmente, semestralmente… – in base alla cadenza temporale prescritta dal giudice tutelare, alla presentazione al medesimo di una relazione che attesti l’attività svolta e descriva, dettagliatamente, le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario e rendere il conto, cosiddetto “rendiconto”, della propria gestione economica. L’incarico di amministratore di sostegno è in linea di massima gratuito a meno che non si tratti i gestire patrimoni consistenti o con difficoltà di amministrazione nel cui caso viene riconosciuto dal giudice tutelare un equo indennizzo. Infine gli artt. 412 e 413 c.c. prevedono che, gli atti compiuti dall’amministratore in violazione delle disposizione di legge o in eccesso a quanto stabilito nel decreto di nomina siano annullabili e che se sussistono determinati requisiti, è possibile chiedere la cessazione o la sostituzione dell’amministratore di sostegno con un’istanza motivata al G.T. che segue la procedura. Se l’amministrato decede deve essere prodotta, dall’amministratore di sostegno, l’ultima rendicontazione con allegato certificato di morte. La figura dell’amministratore di sostegno, quindi, come si può facilmente desumere dalla normativa testè riportata, è un importantissimo mezzo di tutela per il soggetto debole, creato dal legislatore per impedire che l’incapacità momentanea o definitiva di un soggetto, dovuta a varie cause, possa comportare il conseguente danno alla persona stessa ed al suo patrimonio.
Avv. C. Corrado