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Fiumicino: misure di prevenzione rischio incendi boschivi per il periodo di massima pericolosità

Nella stagione estiva il fenomeno degli incendi boschivi, inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna ed all’assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità.

Come stabilito dall’ordinanza Sindacale n. 29 del 7/6/2024, allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendi di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità confermato per l’anno 2024 dal 15 Giugno al 15 Ottobre, nonché durante il periodo di allerta, coincidente con tutti i fine settimana ed i festivi non domenicali compresi dall’inizio di Maggio a fine Ottobre, in tutte le aree del Comune di Fiumicinoa rischio di incendio boschivo e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

  • accendere fuochi di ogni genere;
  • far brillare mine o usare esplosivi;
  • usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
  • usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
  • aprire o ripulire i vi viali parafuoco con l’uso del fuoco;
  • fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
  • esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
  • fermare o sostare al di sopra della vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
  • transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
  • mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

L’ordinanza definisce inoltre le disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi riguardo:

  • Attività ad alto rischio esplosivo
  • Fuochi pirotecnici e fiamme libere
  • Obbligo di realizzazione delle fasce protettive nei campi a coltura cerealicola e foraggera
  • Obbligo di realizzazione delle fasce protettive nei terreni nelle aree urbane periferiche
  • Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali
  • Divieto per la bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione
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