“Il 27 maggio, in IV Commissione Difesa della Camera, sono stati approvati tutti gli articoli del progetto di legge riguardante le Associazioni professionali di militari a carattere sindacale. Si tratta di un passaggio molto importante per l’approvazione definitiva della misura, che adesso passerà all’esame delle Commissioni competenti della Camera.
Il provvedimento, fortemente voluto dal Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, è composto da 19 articoli che disciplinano i principi generali, le competenze, lo svolgimento delle attività e le limitazioni delle associazioni militari nell’esercizio delle loro funzioni.
Un ringraziamento, oltre alle forze di maggioranza e alla relatrice del provvedimento, onorevole Emanuela Corda, va anche tutte le forze di opposizione per la costruttiva collaborazione e il positivo confronto nel merito delle proposte”. Lo dichiara il sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi.
“L’approvazione degli articoli di questo progetto di legge muove dalla sentenza della Corte Costituzionale 120/2018 che riconosceva ai militari il diritto di costituire associazioni professionali a carattere sindacale, alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge.
Rispetto al testo approdato in Aula nel maggio 2019 e rinviato nuovamente in Commissione, nella stesura finale dell’odierno progetto di legge sono state apportate e accolte numerose e rilevanti modifiche.
Molte delle proposte scaturite dalle audizioni del mondo militare, di autorevoli giuristi e dei rappresentanti dell’associazionismo sindacale hanno trovato accoglimento nel testo finale.
Le principali innovazioni riguardano le seguenti materie:
- I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale non solo per singola Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare, ma anche a livello interforze.
- È stata rivista la procedura del preventivo assenso ministeriale per la costituzione delle associazioni. Si introduce solamente un obbligo di comunicazione e deposito dello statuto, per il quale verrà disposta una verifica dei necessari requisiti di legge per la successiva iscrizione all’albo delle associazioni e per lo svolgimento delle attività disciplinate dalla legge.
- Sono state riviste al ribasso le percentuali per la costituzione delle associazioni: esse dovranno raggiungere un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia ad ordinamento militare. Le associazioni professionali interforze dovranno avere una rappresentatività in misura non inferiore al 3 per cento della forza effettiva.
- Importante è, inoltre, la modifica che consentirà ai rappresentanti delle associazioni di ottenere distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettativa sindacale non retribuiti ai fini dello svolgimento dell’attività sindacale.
- Come nel precedente testo e in coerenza con quanto indicato nella sentenza della Corte Costituzionale, rimane comunque esclusa dalla competenza delle associazioni la trattazione di materie afferenti all’ordinamento militare, all’addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale, nonché all’impiego del personale in servizio. Così come viene ribadito il divieto di proclamare lo sciopero e quello di promuovere iniziative di organizzazioni politiche.
- Per quanto riguarda la giurisdizione sulle controversie, essa è affidata al giudice amministrativo, con rito abbreviato e con la esplicita previsione di un versamento da parte del ricorrente, indipendentemente dal valore della causa, del contributo unificato di importo fisso.
- Al tempo stesso, al fine di non inflazionare il ricorso al giudice amministrativo e con funzione di deflazione del contenzioso, è prevista l’istituzione presso il Ministero della Difesa della commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie relative a condotte antisindacali consistenti in diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali”.
In merito all’approvazione articoli Commissione Difesa la nota del Direttore Ruggero Alcanterini
Come si evince dal testo del provvedimento, la trattazione di una materia così particolare, come quella di competenza militare, limita considerevolmente la capacità di tutela delle Associazioni Sindacali, ancorché agevolate nella loro funzione formale dalla nuova normativa. Il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale che esclude la competenza per quanto attiene all’ordinamento militare, all’addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale, nonché all’impiego del personale in servizio, impedisce di fatto la possibilità di interferire anche sull’uso di materiali e modalità d’ingaggio, che nel passato ed anche nel presente continuano a mettere a rischio la salute del personale in servizio. In particolare, ci riferiamo ai pericoli derivanti dalla coibentazione con fibre d’amianto riguardante strutture e mezzi in uso, nonché all’uranio impoverito impiegato in relazione agli armamenti. Per questo, l’ ONA, Osservatorio Nazionale Amianto, svolge da molti anni una funzione essenziale di deterrenza e su questo chiediamo la preziosa opinione del suo Presidente, l’Avvocato Ezio Bonanni.
( R.A. )
La dichiarazione dell’Avv. Ezio Bonanni Presidente Osservatorio Nazionale Amianto in merito all’approvazione articoli Commissione Difesa
“Al di là di quelle che saranno le organizzazioni e la rappresentanza, ciò che rileva è il dato epidemiologico riferito all’amianto asbesto, e ad altri cancerogeni e agenti tossico nocivi, tra i quali benzene, IPA, etc., piuttosto che radiazioni e/o nanoparticelle per effetto dell’uso di proiettili all’uranio impoverito.
Per tali motivi l’ONA insiste nell’organizzazione delle attività istituzionali evitando situazioni di pericolo e rischio e le esposizioni ai cancerogeni, tra i quali l’amianto è sicuramente la condizione di maggiore allarme tenendo conto del gran numero di mesoteliomi che sono stati censiti, in particolare 830 casi di cui 570 nella sola Marina Militare e costituiscono la punta dell’iceberg, con riferimento alle patologie asbesto correlate, cui si sommano le altre patologie, tra le quali il tumore del polmone, della laringe, etc.
L’ONA ha istituito il servizio di assistenza medica e legale, del tutto gratuita, ed è pronta per interfacciarsi con tutte le associazioni e gli organi rappresentativi del personale civile e militare delle Forze Armate e del Comparto Sicurezza’.
‘il Giudice del Lavoro di Trieste, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento al riconoscimento in capo a G.S. dello status di soggetto equiparato alla vittima del dovere nonché con riferimento al riconoscimento della speciale elargizione in favore di R.I. (vedova di G.S.);
2) Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti alla corresponsione da parte del Ministero dell’Interno a decorrere dal 1°.10.2008: – dell’assegno vitalizio mensile, non reversibile, pari ad €500,00; – dello speciale assegno vitalizio mensile non reversibile pari a €1.033,00;
3) Accerta e dichiara il diritto di R.I. (vedova di G.S.) alla corresponsione da parte del Ministero dell’Interno della pensione privilegiata di reversibilità di 1^ categoria Tab. A – trattamento speciale;
4) Condanna il Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ai ricorrenti gli importi di cui al punto 2 e a R.I. (vedova di G.S.) anche l’importo di cui al punto 3, oltre accessori di legge;
5) Dichiara nullo il ricorso in relazione alle ulteriore domande;
6) Condanna parte resistente alla corresponsione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in euro 2.800,00 oltre 15% per rimborso spese forfettario, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
Motivazione riservata ex art. 429 c.p.c. nel termine di 60 giorni’