Il Consiglio Comunale di Ardea ha deliberato l’atto che pone il Comune ufficialmente in stato di dissesto finanziario. Con 13 voti favorevoli da parte del Movimento 5 Stelle (assenze di Debora Duranti, Roberta Virgili e Felice Saccente), 1 astenuto (Fabrizio Salvitti), 1 contrario (Luca Fanco) e il resto dell’opposizione uscita dall’aula, è passata la delibera che mette i conti del Comune di Ardea in mano a commissari ministeriali.
Saranno quindi i commissari a gestire entrate e uscite per i prossimi 5 anni. Una decisione sofferta e non priva di conseguenze, ma che scongiura l’arrivo di un nuovo Commissario prefettizio vista l’impossibilità di ripianamento del debito pregresso e l’impossibilità di arrivare a un bilancio in pareggio.
Il Comune di Ardea ha già affrontato questa procedura nel 1993 quando contava poco più di 15000 abitanti e il sindaco era Antonio Paolo Maria Cogliandro.
Il dissesto finanziario di un comune è una procedura che coinvolge non solo la sfera economica e politica di una città, ma anche quella sociale. Dal 1989, data di creazione del provvedimento del dissesto tramite il Decreto Legge 66/89, poi convertito in Legge 144/89, moltissimi comuni italiani hanno fatto ricorso a questa pratica, anche se ritenuta molto impopolare.
Facciamo una premessa: il dissesto finanziario è ben diverso dal commissariamento, cui è stato soggetto il Comune di Ardea fino alle ultime elezioni e che viene avviato in caso di sfiducia del Sindaco da parte del Consiglio Comunale oppure di dimissioni dello stesso o della maggioranza dei consiglieri comunali. Nel caso di dissesto finanziario viene garantita la continuità amministrativa, ma l’amministrazione della città viene posta sotto il controllo di una gestione speciale.
L’art. 244 del TUEL (Testo Unico degli Enti Locali) stabilisce che “si ha dissesto finanziario quando un ente non è più in grado di assolvere alle ordinarie funzioni e ai servizi definiti indispensabili, quando nei confronti dell’Ente esistono crediti di terzi ai quali non si riesce a far fronte con il mezzo ordinario del riequilibrio di bilancio né con lo strumento straordinario del debito fuori bilancio”.
Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale restano in carica, ma vengono assistiti da una commissione scelta dal Ministero degli Interni nella gestione della situazione di emergenza.
Il dissesto prevede l’aumento della tassazione comunale (es. IMU e Tarsu) al livello più alto consentito dalla legge, ma ad Ardea le aliquote sono già al massimo da anni.
Anche per quanto riguarda le azioni di contenimento delle spese operative, ivi inclusi eventuali tagli di organico, il Comune dovrà tener conto delle attuali disposizioni normative, che vedono già un consistente deficit di personale amministrativo rispetto agli standard minimi previsti.
Per quanto riguarda la gestione dell’ente, la commissione ministeriale affianca l’amministrazione comunale: entrambe dovranno procedere alla risoluzione dei problemi di bilancio, riconsiderando le entrate, affrontando le situazioni debitorie ed elaborando poi una previsione di bilancio coerente con le decisioni assunte.
La contabilità del comune viene quindi analizzata dalla Corte dei Conti che ha il compito di individuare le responsabilità del dissesto, facendo luce sugli atti dei 5 anni precedenti all’avvio della procedura. Gli amministratori condannati per dolo o colpa grave non possono ricoprire, per un periodo di cinque anni, gli incarichi di assessore, revisore dei conti di enti locali o rappresentante presso istituzioni, enti pubblici o privati.
L’interdizione temporanea dai pubblici uffici può essere considerata una sanzione automatica e accessoria rispetto a quella principale della condanna patrimoniale.
Infine, per quanto riguarda i debiti, si attivano dinamiche molto simili a quelle conseguenti al fallimento di un’azienda: questi vengono “cristallizzati” senza produrre interessi o essere soggetti a rivalutazione e si cerca di giungere a un accordo con i creditori. Inoltre vengono estinte le procedure esecutive in corso, resi inefficaci i pignoramenti eventualmente eseguiti e dichiarata l’impossibilità di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell’ente.