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Anzio, vietato i sacchi e l’abbandono sul territorio dei rifiuti

Di seguito l’Ordinanza del Sindaco, Candido De Angelis che, dal 1 ottobre, vieta l’utilizzo dei sacchi neri (o comunque non trasparenti) per il conferimento dei rifiuti e la nuova Ordinanza sindacale che vieta il conferimento dei rifiuti all’esterno delle eco-isole e sul territorio comunale. Sanzione minima prevista euro 500,00.

OGGETTO: Disposizioni per la raccolta differenziata – divieto di utilizzo sacchi neri.

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante “Norme in materia Ambientale”, che persegue prioritariamente l’obiettivo della prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti e, in particolare, l’art. 226, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006 che prevede: “Possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti a tutti i requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva 94/62/CEE e riportati nell’allegato F alla parte quarta del presente decreto.”;

VISTO l’art. 2 della L. n. 28 del 24.03.2012 rubricato: “Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell’ambiente”;

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 16 del 03.05.2019 recante: “Disposizioni per la minimizzazione dei rifiuti in plastica sugli arenili del Comune di Anzio, l’incremento della raccolta differenziata e la riduzione dell’impatto ambientale. Divieto di commercializzazione dei contenitori e delle stoviglie monouso non biodegradabili”;

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 17 del 03.05.2019 recante: “Misure per la tutela del decoro, vivibilità ed igiene ambientale e della pubblica salute e incolumità. Divieto di fumo e abbandono di rifiuti di prodotti da fumo sugli arenili, nelle riserve naturali e nei parchi pubblici e convenzionati”;

VISTA l’Ordinanza n. 72/Amb. del 31.05.2019 relativa all’avvio della stagione balneare;

CONSIDERATO che le pubbliche amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l’obbligo di predisporre piani e programmi per la riduzione della quantità di rifiuti e devono svolgere azioni rivolte all’introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e risorse;

CONSIDERATO che obiettivo delle pubbliche amministrazioni è quello di raggiungere standard elevati di raccolta differenziata;

VISTO il D. Lgs 267/2000 “Testo Unico Enti Locali”;

VISTA la Legge 689/1981 e ss.mm.ii.;

ORDINA

A decorrere dal 1° ottobre 2019 , a tutte le utenze, sia commerciali sia domestiche:

E’ fatto divieto di depositare qualsiasi tipo di rifiuto in sacchi neri o comunque non trasparenti, tali da non consentire la verifica della conformità del rifiuto ivi gettato alle frazioni merceologiche previste dal calendario di raccolta

AVVERTE

Che secondo quanto disposto dall’art.2 del D.Lgs. 2 del 25 gennaio 2012: “la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa.”

INCARICA

Il Corpo di Polizia Locale del Comune di Anzio, unitamente alle forze dell’ordine ed agli organi abilitati al controllo sul rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

La notifica del presente provvedimento:

Alla Società Camassambiente S.p.a., appaltatore del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche per darne massima diffusione alle utenze;
Al Comando di Polizia Locale;
Commissariato di P.S.-V.le Antium-Anzio;
Comando Compagnia Carabinieri di Anzio-V.le Marconi-Anzio;
Stazione CC Lavinio-Stradone S. Anastasio-Anzio
Comando Compagnia Guardia di Finanza-Via Mazzini, 46-Nettuno

INFORMA

Che la presente ordinanza viene resa nota mediante pubblicazione di copia all’Albo Pretorio Comunale e pubblicazione sul sito del Comune;

che ai sensi dell’art., 3 comma 4, della legge n.241 del 07.08.1990, contro il presente atto è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al T.A.R della Regione Lazio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Inoltre ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e s.m.i.;

-Responsabile del Procedimento: Arch. Bettoni Fabrizio, Responsabile 4° U.O. Ambiente e Sanità;

-Amministrazione competente: Comune di Anzio;

-Ufficio Depositario degli Atti: Segreteria del Sindaco.

Il Dirigente Area Tecnica

Dott.ssa Angela Santaniello

IL SINDACO

Candido De Angelis

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