L’avv. Ezio Bonanni, presidente ONA riesce a ottenere una sentenza positiva per i lavoratori del Tubettificio Europeo S.p.a di Anzio
Anzio- Ancora una volta l’Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’ONA (Osservatorio Nazionale Amianto) scende in campo in difesa dei lavoratori vittime di amianto.
Si tratta dei dipendenti del Tubettificio Europeo S.p.a di Anzio, (specialista in prodotti per l’imballaggio), esposti alla fibra killer in concentrazione superiore alle 100 ff/ll, (fibre/litro) durante il turno lavorativo per una media di otto ore al giorno.
Il Presidente della IV Sezione Lavoro della Corte d’Appello di Roma, Alessandro Nunziata, ribalta la decisione di primo grado presa in I grado dal Tribunale di Velletri e adesso l’Inps dovrà rivalutare i danni arrecati a quattro lavoratori, esposti alla fibra durante gli anni ‘80.
Il Presidente ONA commenta
Soddisfatto l’avvocato Ezio Bonanni che dichiara : È paradossale che per applicare una legge dello Stato che riconosce ai lavoratori esposti ad amianto il diritto alle maggiorazioni contributive utili per il prepensionamento e per l’adeguamento delle prestazioni, occorra sempre rivolgersi alle aule giudiziarie e comunque la sentenza di un Tribunale. In questo caso addirittura siamo arrivati alla Corte di Appello perché il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, errando, aveva negato il rischio amianto. E’ necessario un intervento urgente del nuovo Ministro del lavoro”.
La soglia delle 100 ff/ll
Utile ricordare che la normativa italiana detta un limite di esposizione professionale pari a 100 ff/l medie su 8h per tutte le tipologie di fibre.
Come scritto nella guida pensioni ONA, purtroppo, già a suo tempo la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 4913/2001, ha stabilito che soltanto i lavoratori esposti a una soglia superiore alle 100 ff/l hanno diritto ai benefici amianto per esposizione ad amianto, in assenza di malattia (questa soglia non si applica per coloro che hanno un danno amianto).
Successivamente, questo orientamento è stato oggetto dell’art. 47, commi 1 e 3, della L. 326/2003: “Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui al comma 1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all’amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell’esposizione all’amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al punto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124” (art. 47, comma 3, Legge 326/2003).