Con la firma della Circolare n. 5336 del 2 settembre u.s., dopo ben nove anni di ritardo, viene firmato il Decreto attuativo sull’Affido Condiviso nella Scuola Italiana a seguito di numerose segnalazioni pervenute al Miur riguardo alla mancata ottemperanza in ambito scolastico del dettato normativo della L.54/2006 relativo, tra l’altro, al riconoscimento del diritto di “bigenitorialità”, il diritto del bambino a ricevere cure, educazione e istruzione da entrambi i genitori, anche se separati.
E’ bene ricordare che la legge 54/2006 ha sancito il diritto del bambino, anche in caso di separazione dei genitori, a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, indicando a tal fine l’istituto dell’affidamento condiviso. L’attuale assetto normativo prevede che, di regola, entrambi i genitori hanno pari responsabilità genitoriale e che essa deve essere esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, anche con riferimento alle decisioni relative all’educazione ed all’istruzione.
Tale diritto diritto, però, non è mai stato attuativo.
A denunciare tale mancata applicazione della legge è lo stesso Miur che in riferimento alla legge 54/2006, all’interno della circolare, scrive : “non ha mai trovato una totale e concreta applicazione anche nella quotidiana ordinarietà della vita scolastica dei minori”.
Con 9 anni di ritardo, grazie alla firma della Circolare n. 5336 si sistema finalmente tutto e arriva la rammenta “ufficiale” alle istituzioni scolastiche del Miur per favorire la piena attuazione del principio di bigenitorialità a cui ogni minore figlio di genitori separati ha diritto.
Dal 2 settembre u.s. il Miur chiede così:
1) l’inoltro, da parte degli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di tutte le comunicazioni – didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura- anche al genitore separato/divorziato/ non convivente, sebbene non collocatario dello studente interessato;
2) l’individuazione di modalità alternative al colloquio faccia a faccia, con il docente o dirigente scolastico e/o coordinatore di classe, quando il genitore interessato risieda in altra città o sia impossibilitato a presenziare personalmente;
3) l’attribuzione della password, ove la scuola si sia dotata di strumenti informatici di comunicazione scuola/famiglia, per l’accesso al registro elettronico, ed utilizzo di altre forme di informazione veloce ed immediata (sms o email);
4) la richiesta della firma di ambedue i genitori in calce ai principali documenti (in particolare la pagella), qualora non siano in uso tecnologie elettroniche ma ancora moduli cartacei.
Infine, laddove per la gestione di pratiche amministrative o didattiche concernenti l’alunno risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori di inserire nella modulistica la seguente frase:
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.
Non si fa attendere il commento di Adiantum, Associazione di Aderenti Nazionale per la Tutela dei Minori:
“Con un ritardo di ben nove anni”, afferma Alessio Cardinale, portavoce nazionale dell’associazione nata a Roma nel 2009, “il MIUR regala alle famiglie separate italiane una circolare che, indubbiamente, fa chiarezza sul rispetto del principio di Co-genitorialità anche nella scuola. Una siffatta circolare andrebbe diffusa anche nei tribunali, dove, a differenza che negli insegnanti, i giudici civili difettano di sensibilità verso la sfera emotiva degli affetti familiari”.
Massimiliano Gobbi