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Se ostacoli il rapporto del minore con l’altro genitore vieni condannato ex art. 614 bis c.p.c.

La vicenda. In un procedimento ex art. 337-quinquiesss. c.c., parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Milano di ampliare e regolamentare il diritto di visita tra sé e il figlio minore, previo accertamento delle gravi inadempienze poste in essere dalla madre del bambino che, secondo il ricorrente, con atteggiamenti ostruzionistici ostacolava il rapporto padre-figlio.

Gli atteggiamenti ostativi. Il Tribunale di Milano, accertati gli atteggiamenti ostativi della resistente, procede all’ammonimento ex officio previsto dall’art. 709-ter c.p.c. invitandola a cessare ogni condotta pregiudizievole alla frequentazione tra padre e figlio.
Inoltre, «quale ulteriore “sanzione punitiva”» che possa fungere da deterrente a tali comportamenti, il Tribunale dispone, sempre ex officio, in base all’art. 614-bis c.p.c. (Misure di coercizione indiretta), che la stessa sia condannata a corrispondere al ricorrente:
– euro 30,00 per ogni volta in cui «il minore sia costretto a passare dall’abitazione materna per recuperare il materiale necessario per la scuola ovvero per l’attività sportiva»;
– euro 50,00 per ogni volta che, in assenza di motivazione oggettiva (es. malattia del bambino certificata dal medico curante) la madre non consenta al padre di frequentare il minore nella giornata con pernottamento a lui assegnata.

Avv. Carlo Ioppoli – Presidente Nazionale Avvocati Familiaristi Italiani

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