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Ona, pensione immediata vittime di amianto

L’INPS dopo tante diffide ha emanato la circolare: domande di pensionamento entro il 31.03.2018

I lavoratori che per motivi professionali si sono ammalati di asbestosi, mesotelioma e cancro polmonare hanno diritto ad essere collocati in pensione immediata, senza limiti di età anagrafica e anzianità contributiva (sono sufficienti 5 anni di contributi), come stabilito dall’art. 1 comma 250, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Finalmente, il 19 gennaio 2018, è stata emanata la circolare congiunta di INPS e INAIL, n. 7 2018 con le istruzioni aggiornate sul riconoscimento della pensione di inabilità, immediata per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento da parte dell’INAIL oppure dell’ente gestore della posizione assicurativa della natura professionale per esposizione all’amianto del mesotelioma, cancro polmonare e asbestosi.

Un significativo risultato per le vittime d’amianto, ottenuto grazie all’Osservatorio Nazionale Amianto e dall’Avv. Ezio Bonanni, che hanno sempre creduto nella possibilità di ottenere questo risultato che permette il pensionamento immediato anche di coloro che non hanno ancora ottenuto la certificazione di totale inabilità lavorativa e per coloro che anche con le maggiorazioni contributive di cui all’art. 13 comma 7 legge 257/1992 non hanno ancora maturato il diritto a pensione.

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Pensione di inabilità vittime amianto

Lo staff di legali dell’Osservatorio Nazionale Amianto, offre un servizio di assistenza immediata, coordinato dall’Avv. Ezio Bonanni, permette a coloro che sono vittime dell’amianto perché ammalati di mesotelioma, cancro polmonare e asbestosi, di ottenere il pensionamento immediato, con l’art. 1 comma 250 Legge 232/2016.

Per poter ottenere il prepensionamento, ovvero l’accesso immediato alla pensione di inabilità, è sufficiente presentare la domanda amministrativa attraverso il sito INPS accedendo con le proprie credenziali.

L’Osservatorio Nazionale Amianto ha costituito uno staff di legali coordinato dall’Avv. Ezio Bonanni per poter assistere tutti i cittadini che ne fanno richiesta.

Per accedere in maniera immediata, ai servizi dell’Osservatorio Nazionale Amianto è sufficiente basta contattare il numero verde 800 034 294 oppure il numero 0687153910.

Le pensioni di inabilità sono prestazioni previdenziali riconosciute ai lavoratori nel caso in cui sorga un’assoluta e permanente incapacità a svolgere una qualsiasi attività lavorativa. Può essere richiesta sia dai lavoratori vittime d’amianto dipendenti, e sia dai lavoratori autonomi. Possono esercitare tale diritto in presenza dei presupposti di legge, anche gli iscritti alla Gestione Separata. Il diritto alla pensione immediata di inabilità per i soggetti affetti da alcune malattie connesse all’esposizione lavorativa all’amianto è riconosciuto anche per i casi in cui manchi il presupposto dell’inabilità assoluta.

La prestazione è reversibile cioè assicurata anche agli eredi dell’avente diritto. I fondi a disposizione per questa prestazione sono pero limitati a 30 milioni di euro annui.

>> Per il manuale esplicativo leggi di più…

Come ottenere il riconoscimento della malattia e quindi il pensionamento

Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (G.U. del 18.07.2017) regola l’accesso al pensionamento amianto per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento, e dunque per ottenere la pensione di inabilità è necessario dover dimostrare di essere vittima di mesotelioma, cancro polmonare o asbestosi.

L’art. 1, comma 250, Legge 232/16 stabilisce che coloro che sono affetti da patologie asbesto – amianto correlate, mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7),carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (c61), purché siano riconosciute dall’INAIL, oppure causa di servizio, hanno diritto all’immediato pensionamento.

Quindi tutti coloro che sono stati esposti ad amianto e quindi sono sottoposti a continui controlli sanitari, nel caso fosse loro diagnosticata una patologia asbesto correlata tra quelle che rientrano nell’elenco dell’art. 1 comma 250 L. 232/2016, debbono ottenerne il riconoscimento dell’origine professionale ed essere così collocati in pensione immediata, oltre ad avere diritto alle prestazioni INAIL e/o di vittima del dovere e al risarcimento di tutti i danni.

In molti casi le patologie asbesto correlate e in particolare le iniziali asbestosi sono prive di sintom-+

i. Per questi motivi è necessario sottoporsi in maniera immediata a sorveglianza sanitaria, in modo da ottenere la diagnosi e il riconoscimento di patologie anche allo stato iniziale e quindi essere collocati in prepensionamento, fermo restando che la diagnosi precoce permette terapie più efficaci e in molti casi risolutive.

Ricordati che l’Osservatorio Nazionale Amianto e lo staff dei medici volontari ha ottenuto significativi risultati in tema di terapia e cura delle patologie asbesto correlate.

Il prossimo termine è quello del 31 marzo 2018 (art. 7 del D.M.).

Dopo che è decorso il termine del 16.09.2017, i lavoratori che hanno ottenuto il riconoscimento dell’origine professionale e/o della causa di servizio del mesotelioma, cancro polmonare ed asbestosi (tutte patologie asbesto correlate) potranno presentare la domanda per ottenere la pensione immediata, all’INPS entro il termine del 31 marzo di ogni anno.

Nel caso in cui ci fosse incapienza rispetto ai fondi disponibili, alcune delle domande di prepensionamento potrebbero essere accolte successivamente, con preferenza per coloro che avranno maturato una maggiore anzianità anagrafica, contributiva, e, infine, di antecedenza della data di presentazione della domanda. Tutti gli aggiornamenti continui possono essere seguiti anche sulle pagine del notiziario dell’Osservatorio Nazionale Amianto: ona notiziario amianto

Il termine per le domande di pensionamento (31.03.2018).

Nel decreto pubblicato sulla G.U. ci sono i nuovi termini per il deposito delle domande per il prepensionamento dei lavoratori esposti ad amianto malati di mesotelioma, cancro polmonare ed asbestosi e quelle che sono tutte le vittime amianto.

Ricordati che è fondamentale anche la data di deposito della domanda di pensione perché il prepensionamento è riconosciuto nel limite di 20.000.000 di euro per l’anno 2017 e di 30.000.000 annui per il 2018, con una particolare procedura di monitoraggio, con una finestra annuale per la presentazione delle domande, così come già previsto per la c.d. APE sociale.

Procura per il deposito della domanda all’INPS

Le istruzioni dell’Osservatorio Nazionale Amianto per il deposito delle domande di prepensionamento per le vittime dell’amianto:

  • digitare su “Cerca” (che si trova in alto a destra) le parole “pensione di inabilità”;
  • si aprirà una schermata con alcune voci riportate all’interno di diverse finestre e cliccare anche qui su “Pensione di inabilità”:
  • a questo punto si aprirà una pagina dove vi verrà chiesto di accedere al servizio ed inserire i vostri dati, Codice Fiscale e PIN, quest’ultimo rilasciato dall’INPS oppure di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Risarcimento danni per ritardo nell’applicazione della legge pensionamento amianto

Tutti i lavoratori vittime di mesotelioma, cancro polmonare o asbestosi ancora a tutt’oggi non hanno potuto beneficiare della Legge pensionamento amianto (art. 1 comma 250 Legge 232/16). L’INPS nega anche in questo caso l’applicazione di una legge dello Stato in danno delle vittime amianto / lavoratori vittime amianto.

Si rende quindi necessaria l’assistenza legale.

L’Osservatorio Nazionale Amianto ha quindi costituito un pool di legali guidati dall’Avv. Ezio Bonanni, al quale ci si potrà rivolgere attraverso il numero verde dell’associazione per poter ottenere una prima consulenza gratuita anche per poter agire giudiziariamente e ottenere la condanna dell’INPS ad applicare la legge sul pensionamento amianto per coloro che sono ammalati di mesotelioma, cancro polmonare o asbestosi, che hanno ottenuto il riconoscimento dell’origine professionale.

L’Avv. Ezio Bonanni ha più volte costituito in mora l’INPS sollecitando l’emanazione della circolare che poi è stata diffusa il 19 gennaio 2018 e l’applicazione dell’art. 1 comma 250 L. 232/2016 e, nel caso in cui i ritardi INPS dovessero aver provocato dei danni, i lavoratori vittime di amianto possono chiederne l’integrale risarcimento.

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