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Occupazione dell’area verde di Via dei Mille, la Corte di Appello si pronuncia su una vicenda giudiziaria ultratrentennale con sentenza che riduce il risarcimento a carico dell’ente

 

Si rendono noti i contenuti della sentenza della I Sezione Civile della Corte di Appello di Roma n. 3194/2017, pubblicata lo scorso 16 maggio, relativa alla causa tra il Comune di Aprilia e la Costruzioni Immobiliari Nuova Aprilia srl, controversia ultratrentennale relativa all’area verde del parco di Via dei Mille.

La Corte di Appello ha notevolmente ridotto il risarcimento che l’ente pubblico, difeso dall’avvocato Ermanno Iencinella, dovrà versare.

La controversia nasce negli anni Ottanta. Con atto di citazione del 9 gennaio 1985, la società immobiliare citò in giudizio in Comune di Aprilia per ottenere il risarcimento dei danni per un provvedimento di occupazione d’urgenza, approvato con deliberazione di Giunta n. 597/73, di un progetto di sistemazione di un parco pubblico da realizzarsi sulle aree di proprietà della società Costruzioni Nuova Immobiliare srl.

Il Tribunale di Latina, con sentenza del 2002, accertò l’illegittima occupazione dell’area condannando il Comune di Aprilia al risarcimento, allora quantificato in circa 605 mila euro, oltre rivalutazioni, interessi e relative spese di causa.

La Corte di Appello, con sentenza del 2008, in accoglimento dell’appello della società immobiliare e in applicazione del criterio del valore venale, stimò il danno in circa tre milioni e 669 mila euro comprensivi del danno da occupazione abusiva, oltre interessi legali sul capitale iniziale di un milione e 260 mila euro circa.

Avverso la predetta sentenza, il Comune di Aprilia presentò ricorso in Cassazione, accolto nel 2014 con rinvio alla Corte di Appello di Roma.

Quest’ultima, sposando la tesi della Corte di Cassazione, ha ridotto la condanna al risarcimento a circa 20 mila e 300 euro, oltre rivalutazione e interessi, che dal 1982, secondo una prima stima, determinerebbe l’importo di 130 mila euro circa, oltre alle relative spese processuali liquidate al 50%.

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