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Le cooperative dei manufatti a Lido dei Pini dichiarati “abusivi” si riservano di agire in sede penale e civile contro il comune

Le cooperative di Lido dei Pini i cui manufatti sono stati qualificati da alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale di Anzio “abusivi”, attraverso il loro legale: “diffidano i rappresentati tutti dell’Ente in indirizzo ad astenersi per il futuro ad attribuire alle Cooperative che rappresento con il presente atto ed ai loro soci, qualità e condizioni lesive della loro onorabilità, mentre formulo nel loro interesse ampia riserva di agire in sede penale e civile per il risarcimento del danno che le dichiarazioni in contestazione hanno già prodotto.”

Facendo seguito alla campagna “Abusivi chi?” volta a chiarire una volta per tutte che le sotto indicate cooperative che occupano a pieno titolo alcune aree demaniali a Lido dei Pini, pubblichiamo la lettera inviata dall’avvocato Antonio Martini a nome dalle cooperative Stella Marina, Cavallo Marino, Villaggio a Mare e La Spiaggia- La lettera è indirizzata al sindaco di Anzio, Candido De Angelis, al Presidente del Consiglio Comunale Giuseppina Piccolo e a tutti i membri del Consiglio stesso. Per conoscenza alla Regione Lazio.

La lettera:

“Scrivo la presente in nome e per conto delle cooperative Stella Marina, Cavallo Marino, La Vespucci, Villaggio a Mare e la Spiaggia, in persona dei loro l.l.r.r.p.p.t.t. e rappresento quanto segue.

Le mie assistite mi riferiscono di essere venute a conoscenza di una serie proposte, di diversa natura e di numerose affermazioni formulate in puibblico da Ella e da altri componenti il Consiglio Comunale di Anzio(alla stampa ed in occasione delle sedute di consiglio comunale) con le quali si qualificavano come abusivi i manufatti e le abitazioni presenti sul tratto demaniale di Lido dei Pini nel Comune di Anzio, che le mie assistsite hanno edificato circa 50 anni fa, in forza di legittimo titolo edizilio.

Le dichiarazioni in commento, pertanto, sono del tutto ingiustificate ed illegittime, rivelano uno smaccato intento demagogico e si fondano su di una errata interpretazione della normativa disciplinante la materia o sulla sua parziale conoscenza.

Valga una rapida ricognizione dei numerosi interventi legislativi ed amministrativi, di diversa natura, intervenuti nel tempo sulla materia.

Appare opportuno ribadire che le concessioni demaniali assegnate alle Cooperative risalgono tutte alla metà degli anni ’50, mentre le abitazioni edificate dai soci delle Cooperative concessionarie delle aree demaniali, sono state tutte costruite sulla base di separata licenza edilizia, intestata agli Enti concessionsari e rilasciata dall’autorità amministrativa allora competente.

Sostenere, pertanto, che la posizione delle cooperative e dei loro soci è quella di abusivi, non solo non corrisponde alla realtà ma è gravemente lesiva del buon nome degli Enti scriventi e dell’onore e del decoro dei singoli soci che le hanno legittimamente edificate ed acquistate, come peraltro è stato attestato in numerosi procedimenti giurisdizionali che le hanno coinvolte.

Le mie assistite si riservano sul punto di agire a tutela del nome ( ex artt. 6 e 7 c.c.), il diritto alla riservatezza e l’onere ed il decorso stesso proprio e dei loro soci, che agiranno anche autonomamente a difesa della loro integrità del loro patrimonio giurididico, etico e morale.

Si riportano, a sostegno di quanto già rappresentato, gli estremi dei titoli concessori di cui sono titolati ciascuna delle cooperative:

1. Cooperativa Stella Marina, concessione Capitaneria di Porto di Roma n. 113/55, prot. 980, del 1955, CDM 10 del 13.11.2012, codice regionale ANZ/33

2. Cooperativa Cavallo Marino, CDM n°148 del 06.12.2011

3. Cooperativa La Vespucci, CDM 14 del 11.12.2013, codice regionale ANZ/65

4. Cooperativa Villaggio al Mare CDM n. 8/2012

5. Cooperativa La Spiaggia CDM n. 7/2012

Va ulteriormente precisato che tutti gli Enti in parola hanno puntualmente corrisposto i canoni concessori cui erano tenuti in fornza del rapporto concessorio. Che gli è stato rinnovato senza soluzione di continuità per oltre un cinquantennio.

Ancorra. Appare opportuno rappresentare che, in seguito all’approvazione della legge n. 326 del 24.11.2003, che prevedeva una consistente lievitazione dei canoni concessori, le cooperatiove hanno presentato una teoria di ricorsi avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, che nell’accoglierli ha ribadito, da un lato il carattere abitativo delle concessioni e la strutturale diversità dalla concessioni turistico-ricreative, dall’altro la corretta precedente determinazione dei canoni in misura fissa in ragione delle natura dell’attività residenziale e non impreditoriale concretamente esercitata.

Va ricordato, peraltro, che nell’ambito di tali procedimenti né il Comune resistente, né l’Autorità giudiziaria ha mai eccepito l’abusività delle costruzioni, ma al contrario, riconoscendone la validità, ha definito l’ammontare del canone, oggetto appunto dei suddetti ricorsi.

Ancora. Nel 2013 le concessioni in oggetto sono state oggetto di un procedimento ad evidenza pubblica per il loro rinnovo, atteso che il Comune di Anzio ha ritenuto applicabile alle dette concessioni la normativa, di matrice eurounitaria, contenuta nella direttiva sui servizi 2006/123/CE, come recepita con D.lgs 59/2010.

Il Comune, sulla base di una erronea interpretazione della normativa in richiamo, riteneva di estendere il principio della procedura competitiva, prevista nell’art.12 della Direttiva, anche alle concessioni di natura abitativa, nonostante fosse palese la natura non imprenditoriale di tale tipo di rapporto e per l’effetto impossibilità di qualificare come concessione di servizi l’affidamento a privati del diritto di sfruttamento di beni ed aree demaniali.

In tale prospettiva la c.d. Direttiva sui servizi del 2006 è del tutto inapplicabile alle concessioni di cui sono titolari le mie assistite ed estraneo all’oggetto della disciplina della normartiva eurounitaria in commento.

Come Le sarò noto la legittimità della iniziativa del Comune è stata oggetto di un lungo e complesso contenzioso avanti al Tar lazio, ora avanti al Consiglio di Stato, che ha riconosciuto la legittimazione ad agire delle cooperative ed ha annullato gli atti della procedura comparativa avviata dal Comune di Anzio, ritenuta del tutto illegittima.

Si tratta di circostanze assai note a questo Ente Pubblico di tal che appare incredibile che autorevoli esponenti di Comune così importante della Regione, possano aver impudicamente e superficialmente qualificato le cooperative scriventi ed i loro soci, quali “ abusivi”, dichiarando per giunta la presunta volontà dell’Ente di demolirne i manufatti.

Dichiarazioni di tale contenuto, che fanno strame dei più elementari principi del diritto, non meritano alcun commento.

Ancora. Con la legge di Bilancio del 2019, n. 145/2018, entrata in vigore il 01 gennaio 2019, all’art.1, comma 684, in tema di concessione demaniali per finalità residenziali ed abitative, si è previsto: “Le concessioni delle aree di demanio marittimo per finalità residenziali e abitative, già oggetto di proroga ai sensi del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, hanno durata di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

In forza della normativa richiamata, pertanto, le concessioni, di cui sono titolari le mie assistite, si sono automaticamente rinnovate fino al 01 Gennaio 2034.

Non si comprede, pertanto, anche per le dette ragioni, come siano state possibili estrernazioni così superficiali da parte dei rappresentanti dell’Ente territoriale.

Assieme a quanto si è finora rappresentato appare opportuno aggiungere che le Cooperative non solo pagano un rilevante canone demaniale, ma corrispondondo all’amministrazione comunale anche l’IMU, in ragione della volumetria dei singoli manufatti, per importi assai rilevanti. Il pagamento avviene sulla base di una precisa e dettagliata documentazione di accatastamento delle singole unità abitative. Documentazione che è stata redatta da periti, accettata dall’ufficio tecnico del comune ed utilizzata come base per il calcolo delle imposte. Non è certo possibile condividere l’idea che il Comune abbia potuto, per anni e anni, esigere e riscuotere il pagamento dell’IMU (prima ICI) di abitazioni abusive, né pensabile che il possessore di una casa abusiva si presenti per un pagamento quale che sia.

Si ritiene inoltre utile ribadire, ancora una volta, che oggetto dell’affidamento in concessione è esclusivamente il terreno, di cui è titolarte l’Agenzia del Demanio, mentre le abitazioni, costruite dalle cooperative, appartengo alla medesime a titolo di proprietà superficiaria, giusta quanto ribadito da Cassazione, sez. trib., 30 giugno 2010, n. 15470 “ il concessionario di un’area demaniale, sulla quale sia realizzato uno stabilimento balneare, può essere considerato – a condizione che tanto emerga indiscutibilmente dall’atto di concessione e da altre circostanze valutabili dal giudice di merito – titolare di proprietà superficiaria acquisita a titolo originario, di durata temporanea, pari a quella della concessione (SS.UU., n. 1324/1997), soggetta a peculiare regolamentazione in ordine alla modificazione, estinzione o cessazione del diritto (Cass. nn. 4769/2004, 4402/1998); in caso di riscontrata titolarità del diritto di superficie, il concessionario è soggetto all’imposta comunale sugl’immobili che ne sono oggetto (Cass. n. 9935/2008, con argomentazioni condivise dal Collegio)” .

Ancora in punto di diritto si rammenta che numerose sentenze dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di stato ( ex multis cfr. Consiglio di Stato n. 626/2013) hanno affermato, in deroga ai principi di cui all’art 49 cod. nav. ed in applicazione dei principi di cui all’art 936 c.c, la susistenza del diritto del concessionario recedente ad essere rimborsato del valore degli immobili edificati sul suolo affidato in concessione qualora sia verificato nel caso concreto la sussistenza di due condizioni: che l’immobile sia stato concesso in forza di regolare titolo edilizio e che la concessione sia stata rinnovata senza soluzione di continuità.

In presenza di queste circostanze si è ritenuta del tutto illegittima una procedura comparativa che non prevedesse nel bando ed a carico dell’aggiudicataria della procedura, dell’onere di corrispondere l’indennizzo al recedente.

Nella medesima direzione si evidenzia come le Cooperative provvedono al pagamento della Tari ed alla raccolta differenziata.

Le cooperative hanno poi nell’ultimo decennio realizzato un sistema per la gestione dei rifiuti sporchi e una rete di fognature. Anche questi interventi sono stati realizzati nel pieno rispetto di vincoli e requisiti, con la piena convinzione della doverosità di tale impianto per la salvaguardia dell’ambiente.

Ancora, si evidenzia che tra gli obblighi posti a carico del concessionario vi è quello della pulizia delle spiagge e che tale attività viene sistematicamente svolta da tutte le Cooperative, che si assumono quindi l’intero onere e contribuiscono con le proprie forze all’importantissima attività di salvaguardia del patrimonio naturale delle nostre coste, cosi come la disponibilità per i frequentatori delle spiagge, specialmente nel periodo estivo, di un luogo pulito, piacevole ed attrezzato con supporti idonei a mantenere la pulizia.

Vi rappresento che le mie assistite hanno tra loro costituito un’associazione, denominata c.d. “Le mille Dune” per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente demaniale marittimo con la quale hanno inteso, al di là delle questioni gestionali e legali affrontate da tutte e da ciascuna, partecipare alla vita delle località e del territorio con iniziative culturali, sociali e ambientali favorendo la conoscenza, l’apprezzamento e la preservazione dei beni demaniali la cui cura è loro affidata.

Si segnala, finalmente, che la Guardia di Finanza – Sezione Operativa di Anzio – ha effettuato in diverse occasioni ispezioni e verifiche. Non ultima quella del mese di gennaio scorso, rilasciando a seguito di tale attività l’attestazione di piena regolarità.

Alla luce delle considerazioni tutte che precedono, con la presente, pertanto, si invitano e diffidano i rappresentati tutti dell’Ente in indirizzo ad astenersi per il futuro ad attribuire alle Cooperative che rappresento con il presente atto ed ai loro soci, qualità e condizioni lesive della loro onorabilità, mentre formulo nel loro interesse ampia riserva di agire in sede penale e civile per il risarcimento del danno che le dichiarazioni in contestazione hanno già prodotto.

Distinti saluti,”

avv. Antonio Martini

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