Secondo il Collegio la costituzione di ABC non solo è legittima ma auspicabile
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla De Vizia Transfer per l’annullamento della delibera per la costituzione dell’Azienda per i Beni Comuni e della gara (Determina n. 1142 del 13/07/2017) per l’affidamento del servizio di igiene urbana sul territorio comunale. La sentenza è stata pubblicata in data odierna.
Grane soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Damiano Coletta: «Un grandissimo risultato per il quale mi complimento con i legali e con gli uffici, in particolare con il gruppo di lavoro guidato dalla Segretaria Rosa Iovinella che ha coordinato i dirigenti Giuseppe Manzi, Daniela Ventriglia, Sergio Cappucci e il funzionario Diego Vicaro. Il pronunciamento favorevole arriva dopo i ricorsi vinti contro Universiis per la gara per i servizi sociali, e contro la Schiaffini Travel per il trasporto pubblico locale. Sono tre vittorie importantissime, segno che in questa Amministrazione si lavora con oculatezza, trasparenza e in funzione del bene comune. La città deve essere orgogliosa per questi risultati. Quando si vincono sentenze come questa la vittoria è dei cittadini».
Un commento circa la sentenza arriva anche dalla Segretaria Iovinella: «Oltre all’inammissibilità riconosciuta dal Tar, il Collegio si è espresso in maniera inequivocabile rispetto alla legittimità della scelta dell’Ente. Recita infatti il dispositivo: “…Deve al riguardo essere richiamato l’orientamento europeo secondo cui “un’autorità pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi e (può) farlo altresì in collaborazione con altre autorità pubbliche” (in tal senso: CGUE, sentenza 6 aprile 2006 in causa C-410/14 (ANAV). Il medesimo principio è stato ulteriormente ribadito al considerando 5 della cosidetta direttiva settori classici 2014/24/UE secondo cui “è opportuno rammentare che nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva”. Nel medesimo senso depone, inoltre, l’articolo 2 della cosidetta direttiva concessioni 2014/23/UE (significativamente rubricato ‘Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche’), il quale riconosce in modo espresso la possibilità per le amministrazioni di espletare i compiti di rispettivo interesse pubblico: a) avvalendosi delle proprie risorse, ovvero b) in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici, ovvero ancora c) mediante conferimento ad operatori economici esterni…” ».