Se avete un piccolo orto, anche al di fuori del Comune ovvero della Regione di residenza, c’è il via libera allo spostamento. Non si può gettare alle ortiche i frutti del proprio lavoro dedicato ai prodotti della terra. Il Governo dà il via libera per questa esigenza lavorativa. Non è una novità, ma nella selva degli agli aggiornamenti dei vari DPCM che si stanno passando la staffetta da marzo 2020 a oggi, c’è da fare dei prodigi d’equilibrismo per trovare le risposte ad alcuni quesiti.
Dunque: chi ha anche un piccolo terreno agricolo dove coltiva broccoli, agli, ulivi o altro, pur non essendo “agricoltore”, gode del permesso speciale di dedicarsi alle pratiche di cui ha bisogno la terra in ogni stagione dell’anno. Perché i possessori di terreni devono anche tornare a pulirli, devono dare i debiti trattamenti alle piante da frutto, devono tagliare siepi e devono tenere puliti i bordi a confine con le strade. Proprio così: lo svolgimento dell’attività lavorativa sulla superficie agricola è consentita, anche se la suddetta è adibita alle produzioni per autoconsumo, non adiacente a prima od altra abitazione. “Sì, la cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative, contemplato per le zone “arancioni” e “rosse” dagli artt. 2 comma 4 lett. a), e 3, comma 4, lett. a), del DPCM 3 dicembre 2020. Quindi la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito”, si legge sulla sezione dedicata dal Governo alle domande frequenti (FAQ) sulle misure adottate. Tuttavia, questa sezione è attualmente in aggiornamento, in seguito all’entrata in vigore degli ultimi decreti (il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 14 gennaio 2021 che hanno disposto l’applicazione di misure restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19. Essendo allora le risposte riportate relative alle disposizioni in vigore fino allo scorso 15 gennaio, noi de L’Eco del Litorale abbiamo girato la domanda a chi è competente in materia: la Coldiretti. Più precisamente, ecco la risposta formulata dall’Ufficio legale della Coldiretti: “Le disposizioni citate nelle FAQ del Governo riportate in calce, relative agli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative nelle zone arancioni” e “rosse”, non sono state modificate dal DPCM dl 14 gennaio 2021 (artt. 2 comma 4 lett. a), e 3, comma 4, lett. a), DPCM 14 gennaio 2021). Pertanto, anche in assenza di aggiornamenti da parte del Governo sulle “domande frequenti”, può ritenersi tutt’ora valida la risposta al quesito relativo alla possibilità di svolgere, anche al di fuori del Comune ovvero della Regione di residenza, attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo non adiacenti a prima od altra abitazione”.