Ordinanza n. 50 del 28/09/2018
Oggetto: manutenzione bordi stradali e cunette stradali site nel territorio comunale
IL SINDACO
Premesso che l’utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, senza intralci, e di godere di un’ottima visibilità;
Rilevato che ai bordi delle strade comunali risulta ricorrente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale e verso i marciapiedi, invadendoli e creando ostacolo alla percorribilità pedonale ed ostacolo alla visibilità di segnaletica e della carreggiata stradale;
Ricordato che per il proprietario, il conduttore o l’avente titolo di terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico, corre l’obbligo di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti e i fossi siano puliti per permettere il normale deflusso delle acque;
Constatata la presenza di molte piante di alto fusto, radicate lungo il ciglio delle strade presenti sul territorio di questo Comune, le quali risultano essere spesso ammalorate suscettibili di caduta o collocate in posizioni pericolose in quanto i rami, protendenti sulla sede viabile, limitano la visibilità e nascondono i segnali stradali interferendo, quindi, con la corretta funzionalità della strada;
Che tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade pubbliche rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti raffiche di vento cui sovente è interessato il territorio Comunale ;
Considerato che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate;
Ritenuto necessario tutelare la pubblica incolumità mediante l’abbattimento e/o potatura di tutte le piante o arbusti che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione;
Appurato altresì che è cattiva consuetudine, da parte di alcuni proprietari, conduttori o aventi titolo, di utilizzare in modo abusivo e non autorizzato passaggi sottostradali e tombinature destinate al deflusso delle acque, quali passanti per tubazioni di irrigazione e simili, con conseguente grave pregiudizio per il funzionamento idraulico dei manufatti;
Valutato inoltre lo stato di totale o parziale abbandono in cui si trovano molti canali nel territorio di Anzio, accertato a seguito di sopralluoghi effettuati con conseguente:
– Aumento dei rischi di allagamento delle strade;
– Aumento rischi di ostruzione delle cunette di scolo delle acque meteoriche ed occupazione della sede stradale;
– Consistente peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie degli alvei dei corsi d’acqua, con proliferazione di zanzare, topi ed altri animali;
Considerato che su alcuni fossi e canali da anni non vengono svolte opere di manutenzione, quali pulizia del fondo, dai detriti depositati, sfalcio delle rive e taglio delle piante cresciute spontaneamente all’interno dell’alveo;
Visto l’articolo 16 “Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati” del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che al comma 1, punto c) vieta di “impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni, ovvero recinzioni”;
Visto l’art. 29 “Piantagioni e siepi” del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che fa obbligo ai “proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondano la segnaletica e che compromettano leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie”;
Visto l’art. 30 “fabbricati, muri ed opere di sostegno” del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;
Visto l’art. 31 “manutenzione delle ripe” del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;
Visto l’art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16/12/1993, n. 495;
Atteso che a norma dell’art. 26, comma 6 D.P.R. 16/12/1993, n. 495 la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 (sei) metri;
Visto gli 892 e successivi del Codice Civile;
Ritenuto di dover procedere all’adozione di Ordinanza in merito al taglio delle piante lungo i bordi delle strade ed aree pubbliche, e ciò anche al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, in considerazione di fattori di rischio conseguenti a cattive condizioni atmosferiche;
visti gli artt. 913, 915, 916, 917, 1090 e 1091 del Codice Civile relativi allo scolo delle acque, alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altri alvei e alle spese di riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione di canali;
Visti gli artt. 32 e 33 del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni inerenti la condotta delle acque in corsi d’acqua prossimi a sedi stradali e la corretta manutenzione di canali artificiali e dei manufatti esistenti al di sopra di essi;
Visti gli artt. 891,892,893,894, 895,896 del Codice Civile relativi alle distanze per canali, fossi ed alberi;
Visti gli ant. 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, D. Lgs. 30 Aprile 1992, n° 285 e s.m.i., che dettano disposizioni ed obblighi in merito a1 mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade;
VISTA la Legge n.41 del 23 marzo 2016recante “Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché di disposizioni di coordinamento al decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada) e al decreto legislativo n.274 del 28 agosto 2000;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno del 25 marzo 2016 che relativamente all’omicidio stradale non colposo recita: “(…) il reato ricorre in tutti i casi di omicidio che si sono consumati sulle strade, come definite dall’art.2 comma 1 C.d.S., anche se il responsabile non è al conducente di veicolo: Infatti le norme del Codice della Strada disciplinano anche comportamenti posti a tutela della sicurezza stradale relativi alla manutenzione e costruzione delle strade e dei veicoli”.
Ritenuto indispensabile, per ragioni igienico-sanitarie e di sicurezza stradale, ribadire tutti gli obblighi sopra citati in modo tale che l’intera rete idrica esistente sul territorio comunale venga ricondotta e mantenuta ogni anno in perfetta efficienza al fine di evitare allagamenti delle aree circostanti, ristagni, ostacolo al libero deflusso delle acque e proliferazione di zanzare ed altri animali possibili vettori di malattie trasmissibili all’uomo;
Visto il Regolamento del Comune di Anzio del Verde Pubblico e Privato;
Visto l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 50 comma 5 e l’art. 7 bis del D.lgs. 267 del 18/08/2000;
Richiamato lo Statuto del Comune di Anzio;
Ravvisata la necessità di provvedere in merito;
ORDINA
A tutti i proprietari e conduttori, di terreni e/o aree confinanti con strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti in tutto il territorio del Comune, di provvedere nel tempo perentorio di 40 (quaranta) giorni dalla data della presente ordinanza, a quanto di seguito specificato:
AVVERTE
DISPONE
La massima pubblicità della presente Ordinanza, tra l’altro, mediante:
Il presente atto è reso noto al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, sul sito dell’Ente (www.comune.anzio.roma.it), mediante affissione in luoghi pubblici.
RICORDA CHE
Ai sensi dell’art. 3, IV co. L. n. 241/1990 e s.m.i, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al TAR di competenza entro 60 giorni dalla data di notifica o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.
A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.
La presente Ordinanza annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diverso e/o precedente attorelativo all’oggetto.
D I S P O N E
Che il presente provvedimento sia comunicato:
Responsabile del Procedimento dott.ssa Angela Santaniello Decreto Sindacale prot. n. 77 del 15/06/2018 conferimento incarico di dirigente ad interim all’Area Tecnica comprendente anche la 4° U.O. Ambiente e Sanità;
Il Dirigente U.O. Ambiente
Dott.ssa Angela Santaniello
Il Sindaco
Candido De Angelis