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Anzio, ordinanza sul verde del Sindaco De Angelis

Ordinanza n. 50 del 28/09/2018

Oggetto: manutenzione bordi stradali e cunette stradali site nel territorio comunale

IL SINDACO

 

Premesso che l’utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, senza intralci, e di godere di un’ottima visibilità;

Rilevato che ai bordi delle strade comunali risulta ricorrente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale e verso i marciapiedi, invadendoli e creando ostacolo alla percorribilità pedonale ed ostacolo alla visibilità di segnaletica e della carreggiata stradale;

Ricordato che per il proprietario, il conduttore o l’avente titolo di terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico, corre l’obbligo di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti e i fossi siano puliti per permettere il normale deflusso delle acque;

Constatata la presenza di molte piante di alto fusto, radicate lungo il ciglio delle strade presenti sul territorio di questo Comune, le quali risultano essere spesso ammalorate suscettibili di caduta o collocate in posizioni pericolose in quanto i rami, protendenti sulla sede viabile, limitano la visibilità e nascondono i segnali stradali interferendo, quindi, con la corretta funzionalità della strada;

Che tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade pubbliche rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti raffiche di vento cui sovente è interessato il territorio Comunale ;

Considerato che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate;

Ritenuto necessario tutelare la pubblica incolumità mediante l’abbattimento e/o potatura di tutte le piante o arbusti che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione;

Appurato altresì che è cattiva consuetudine, da parte di alcuni proprietari, conduttori o aventi titolo, di utilizzare in modo abusivo e non autorizzato passaggi sottostradali e tombinature destinate al deflusso delle acque, quali passanti per tubazioni di irrigazione e simili, con conseguente grave pregiudizio per il funzionamento idraulico dei manufatti;

Valutato inoltre lo stato di totale o parziale abbandono in cui si trovano molti canali nel territorio di Anzio, accertato a seguito di sopralluoghi effettuati con conseguente:

Aumento dei rischi di allagamento delle strade;

Aumento rischi di ostruzione delle cunette di scolo delle acque meteoriche ed occupazione della sede stradale;

Consistente peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie degli alvei dei corsi d’acqua, con proliferazione di zanzare, topi ed altri animali;

Considerato che su alcuni fossi e canali da anni non vengono svolte opere di manutenzione, quali pulizia del fondo, dai detriti depositati, sfalcio delle rive e taglio delle piante cresciute spontaneamente all’interno dell’alveo;

Visto l’articolo 16 “Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati” del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che al comma 1, punto c) vieta di “impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni, ovvero recinzioni”;

Visto l’art. 29 “Piantagioni e siepi” del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che fa obbligo ai “proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondano la segnaletica e che compromettano leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie”;

Visto l’art. 30 “fabbricati, muri ed opere di sostegno” del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;

Visto l’art. 31 “manutenzione delle ripe” del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;

Visto l’art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16/12/1993, n. 495;

Atteso che a norma dell’art. 26, comma 6 D.P.R. 16/12/1993, n. 495 la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 (sei) metri;

Visto gli 892 e successivi del Codice Civile;

Ritenuto di dover procedere all’adozione di Ordinanza in merito al taglio delle piante lungo i bordi delle strade ed aree pubbliche, e ciò anche al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, in considerazione di fattori di rischio conseguenti a cattive condizioni atmosferiche;

visti gli artt. 913, 915, 916, 917, 1090 e 1091 del Codice Civile relativi allo scolo delle acque, alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altri alvei e alle spese di riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione di canali;

Visti gli artt. 32 e 33 del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni inerenti la condotta delle acque in corsi d’acqua prossimi a sedi stradali e la corretta manutenzione di canali artificiali e dei manufatti esistenti al di sopra di essi;

Visti gli artt. 891,892,893,894, 895,896 del Codice Civile relativi alle distanze per canali, fossi ed alberi;

Visti gli ant. 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, D. Lgs. 30 Aprile 1992, n° 285 e s.m.i., che dettano disposizioni ed obblighi in merito a1 mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade;

VISTA la Legge n.41 del 23 marzo 2016recante “Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché di disposizioni di coordinamento al decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada) e al decreto legislativo n.274 del 28 agosto 2000;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno del 25 marzo 2016 che relativamente all’omicidio stradale non colposo recita: “(…) il reato ricorre in tutti i casi di omicidio che si sono consumati sulle strade, come definite dall’art.2 comma 1 C.d.S., anche se il responsabile non è al conducente di veicolo: Infatti le norme del Codice della Strada disciplinano anche comportamenti posti a tutela della sicurezza stradale relativi alla manutenzione e costruzione delle strade e dei veicoli”.

Ritenuto indispensabile, per ragioni igienico-sanitarie e di sicurezza stradale, ribadire tutti gli obblighi sopra citati in modo tale che l’intera rete idrica esistente sul territorio comunale venga ricondotta e mantenuta ogni anno in perfetta efficienza al fine di evitare allagamenti delle aree circostanti, ristagni, ostacolo al libero deflusso delle acque e proliferazione di zanzare ed altri animali possibili vettori di malattie trasmissibili all’uomo;

Visto il Regolamento del Comune di Anzio del Verde Pubblico e Privato;

Visto l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 50 comma 5 e l’art. 7 bis del D.lgs. 267 del 18/08/2000;

Richiamato lo Statuto del Comune di Anzio;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito;

ORDINA

A tutti i proprietari e conduttori, di terreni e/o aree confinanti con strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti in tutto il territorio del Comune, di provvedere nel tempo perentorio di 40 (quaranta) giorni dalla data della presente ordinanza, a quanto di seguito specificato:

A. di assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti, tubazioni di ogni genere o rifiuti che possano ostacolare i1 regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità, in modo tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, 1’ingombro delle pertinenze e della sede stradale;
B. di effettuare la potatura degli alberi, delle siepi, il taglio dei rami, degli arbusti e lo sfalcio delle erbe infestanti, che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità, che ne limitano o compromettono la pubblica illuminazione, ed il relativo smaltimento dei materiali vegetali di risulta secondo le procedure definite dagli specifici regolamenti e dalle normative in materia, nonché di rispettare le distanze previste dal Codice della Strada per 1° loro messa a dimora; dovranno inoltre provvedere allo sgombero delle ramaglie. Nel caso in cui si verifichi un’invasione della pubblica proprietà, di alberi piantanti in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere, e che questi cadendo sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari, i conduttori o gli aventi titolo, sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile;
C. taglio di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni;
D. lo sfalcio regolare delle erbe infestanti radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di alberi, ramaglie, erbe infestanti e terriccio provenienti dai propri fondi, ed il relativo smaltimento dei materiali vegetali di risulta secondo le procedure definite dagli specifici regolamenti e dalle normative in materia;
E. di conservare i fabbricati ed i muri di qualsiasi genere in modo da non compromettere l’incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade;
F. di conservare i terreni non edificati a qualunque uso adibiti, mediante lo sfalcio del1’erba e la rimozione della vegetazione infestante, , al mantenimento delle condizioni di buono stato, di decoro e pulizia provvedendo altresì alla rimozione dell’eventuale materiale abbandonato da terzi, ed il relativo smaltimento dei materiali vegetali di risulta secondo le procedure definite dagli specifici regolamenti e dalle normative in materia.

AVVERTE

1. Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone, o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant’altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche;
2. E’ fatto obbligo durante l’effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire dagli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell’intervento.
3. Chiunque violi le disposizioni dell’art. 29 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 242,40 a euro 969,60.
4. L’inosservanza della presente Ordinanza, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti normative e/o dal regolamento comunale e di Polizia Urbana, comporterà la segnalazione all’Autorità Giudiziaria in base all’art. 650 del Codice Penale.
5. L’amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all’esecuzione d’ufficio di dette opere a spesa degli obbligati ove non fossero eseguite.
6. Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza.
7. In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell’art. 197 del codice della strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;
8. che il taglio delle alberature dovrà essere subordinato al N.O. del servizio comunale preposto.

DISPONE

La massima pubblicità della presente Ordinanza, tra l’altro, mediante:

Affissione nei luoghi pubblici e su tutto il territorio Comunale;
Pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune.
Che la Polizia Locale è incaricati dell’osservanza e applicazione pratica di quanto è stabilito dalla presente Ordinanza avvalendosi se del caso della collaborazione delle altre Forze dell’Ordine;

Il presente atto è reso noto al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, sul sito dell’Ente (www.comune.anzio.roma.it), mediante affissione in luoghi pubblici.

RICORDA CHE

Ai sensi dell’art. 3, IV co. L. n. 241/1990 e s.m.i, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al TAR di competenza entro 60 giorni dalla data di notifica o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

La presente Ordinanza annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diverso e/o precedente attorelativo all’oggetto.

D I S P O N E

Che il presente provvedimento sia comunicato:

Comandante Corpo di Polizia Municipale – Sede;
Regione Carabinieri Forestale LazioStazione di Pomezia;
Stazione Carabinieri di Anzio;
Stazione Carabinieri di Lavinio;
Commissariato P.S. di Anzio;
Vigili del Fuoco;
Comandante Corpo Polizia Provinciale;
Città metropolitana di Roma;
Astral;
Consorzio Bonifica di Pratica di Mare
Prefettura di Roma.

Responsabile del Procedimento dott.ssa Angela Santaniello Decreto Sindacale prot. n. 77 del 15/06/2018 conferimento incarico di dirigente ad interim all’Area Tecnica comprendente anche la 4° U.O. Ambiente e Sanità;

 

Il Dirigente U.O. Ambiente

Dott.ssa Angela Santaniello

​​​​​Il Sindaco

​​​​​Candido De Angelis

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