Il Sindaco
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Ordinanza n. 27/2018 del 02 Agosto 2018
IL SINDACO
PREMESSO che durante la stagione estiva, anche a causa del costante aumento del flusso turistico nel territorio comunale, si verifica un incremento dei consumi idrici notevolmente superiore alle potenzialità delle sorgenti;
CONSIDERATO l’aumento delle temperature nella stagione estiva rende concreto il pericolo di una crisi idrica durante i prossimi mesi;
RITENUTO che un indiscriminato utilizzo della risorsa idrica comporterebbe un grave depauperamento degli acquiferi ed una non corretta ed uniforme distribuzione dell’acqua, per cui si rende doveroso ed urgente intervenire in merito, al fine di garantire a tutta la cittadinanza la fornitura di acqua, risorsa preziosa ed esauribile;
CONSIDERATO che il comma 4 dell’art.. 144 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii, ammette gli usi diversi dal consumo umano nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione di non pregiudizio dalla sua qualità pe il consumo umano;
VISTI l’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’art. 8 “Uso dell’acqua” del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell’Egato 4 e l’art. 2 della Legge Regionale N. 5 del 04.04.2014;
Visto l’art.54 del D.Lgs.n.267/2000 come novellato dal D.L.n.92/2008 convertito con legge n. 125/2008;
Visto l’art.7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto l’art.16 della Legge n.689/1981 come modificato dell’art.6 bis della Legge n.125/2008 di conversione del D.L. n.92/2008;
per i motivi sopra esposti e qui richiamati
ORDINA
• il divieto di utilizzare l’acqua per usi diversi da quello stabilito nel relativo contratto di fornitura;
• il divieto di utilizzare l’acqua potabile per il riempimento delle piscine;
• il divieto di attingere acqua per irrigare orti, giardini, lavare strade, selciati e qualsiasi altro utilizzo non strettamente riconducibile all’uso personale;
• il divieto di prelevare acqua da fontane pubbliche per usi non diretti ed immediati, per riempire cisterne o botti, per rifornire locali privati mediante l’utilizzo di tubi di gomma ecc…
Il controllo sul rispetto della presente ordinanza sarà effettuato da pattuglie composte dalla Polizia Locale con l’eventuale supporto di tecnici incaricati dal gestore del Servizio Idrico Integrato, che si avvarranno, se del caso, del supporto operativo di organo di Polizia. Le contravvenzioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno perseguibili con sanzioni amministrative comprese tra 25,00 e 500,00 euro (art 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 T.U.E.L.).
Il presente provvedimento ha effetto immediato e validità fino al 30 Settembre 2018 dall’affissione all’Albo Pretorio
Il giorno stesso della sua pubblicazione all’Albo Pretorio ne sarà data immediata comunicazione al pubblico con ogni mezzo ritenuto efficace, agli organi di informazione da parte dell’Ufficio Stampa e ne sarà curata la pubblicazione sul sito internet del Comune.
Le Forze dell’Ordine ed il Comando della Polizia Locale di Anzio sono incaricate della sorveglianza e dell’esecuzione del presente provvedimento.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
Il Sindaco
Candido De Angelis