fbpx

Anzio: concessione assegno maternità erogato dall’Inps nell’anno 2017

  1. FINALITA’

Il Comune di Anzio, in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente, provvede all’istruttoria, ed alla concessione, dell’Assegno di Maternità erogato dall’INPS nell’Anno 2017.

  1. DESTINATARI

Il contributo può essere richiesto dalla mamma in possesso dei seguenti requisiti:

  • Cittadinanza italiana e/o comunitaria, o extracomunitaria in possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o titolari di carta di soggiorno per familiari di cittadini UE;
  • Residenza nel Comune di Anzio al momento della richiesta;
  • Residente sul Territorio dello Stato Italiano al momento della nascita del bambino;
  • Non ricevere o non aver ricevuto, nei mesi corrispondenti all’astensione obbligatoria per maternità, nessun trattamento previdenziale di maternità da INPS o altro ente previdenziale, o di averne beneficiato in forma di tutela parziale, inferiore all’importo del contributo;
  • Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare per l’anno 2017 inferiore o uguale ad € 16.954,95.

L’assegno può essere concesso anche alle donne che adottano o hanno in affidamento preadottivo un bambino con decreto successivo al 1 luglio 2000 e che abbiano gli stessi requisiti.

 

  1. MODALITA’ DI ACCESSO

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre sei mesi dalla nascita del bimbo (o entro sei mesi dal decreto di adozione o di affidamento preadottivo) a: Comune di Anzio, Ufficio Protocollo, P.zza C. Battisti n° 25, 00042 Anzio (RM) – Pec protocollo.comuneanzio@pec.it.

  1. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
  • Modulo di Richiesta, debitamente compilato e sottoscritto;
  • Attestazione ISEE per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni o a famiglie con minorenni;
  • Dichiarazione Sostitutiva Unica debitamente firmata dal dichiarante della stessa;
  • Copia fotostatica del documento d’identità del richiedente il contributo;
  • Copia fotostatica del documento d’identità dell’intestatario dell’Attestazione ISEE;
  • Eventuale copia del permesso CE per soggiornanti lungo periodo, o della carta di soggiorno.

  1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
  • Decreto Legge n. 109 del 31/03/1998;
  • Legge n. 448 del 23/12/1998;
  • Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221 del 07/05/1999;
  • Legge n. 144 del 17/05/1999;
  • Legge n. 488 del 23/12/1999;
  • Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n. 306 del 15/07/1999;
  • Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n. 452 del 21/12/2000;
  • Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n. 242 del 04/04/2001;
  • Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 18/05/2001;
  • Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n. 337 del 25/05/2001;
  • Decreto Ministeriale n. 34 del 15/03/2002;
  • Normativa vigente in materia di calcolo ISEE
  • Rivalutazione, per l’anno 2017, della misura e dei requisiti economici degli assegni mensili per il nucleo familiare numeroso e di maternità Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 47 del 25 febbraio 2017


  1. ISTRUTTORIA

L’assegno viene concesso con provvedimento del Comune ed è pagato dall’INPS, in un’unica soluzione, entro 45 giorni dalla data di ricevimento dei dati trasmessi telematicamente dal Comune.

All’utente verrà comunicato da parte del Comune di Anzio l’esito positivo o negativo dell’istruttoria ed in caso di esito positivo verrà indicato il giorno in cui i dati necessari per l’emissione dell’assegno sono stati inviati telematicamente all’INPS.

Per eventuali ed ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio dei Servizi Sociali, sito ad Anzio, Via di Villa Adele, 2 – Tel. 06/98499473-472 – E.mail: serena.salvati@comune.anzio.roma.it.

 

  1. CRITERI DI CALCOLO

Per i bambini nati dal 1° gennaio 2017, il valore dell’assegno è di € 338,89 mensili per 5 mensilità, erogate in un’unica soluzione: € 1.694,45. Nel caso in cui i figli nati siano più di uno (per esempio nel caso di parti gemellari), l’importo dell’assegno viene moltiplicato per il numero di figli.

  1. MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL BENEFICIO

Questo Ente è tenuto alla verifica anagrafica degli Stati di Famiglia dichiarati nelle pratiche pervenute e pertanto qualsiasi difformità riscontrata potrà essere oggetto di esclusione dal contributo (Lo Stato di Famiglia dichiarato con DSU ed Attestazione ISEE deve essere congruente con lo Stato di Famiglia anagrafico, fermo restando quanto specificato dalla normativa ISEE in caso di particolari condizioni anagrafiche familiari).

Allo stesso modo, sarà oggetto di esclusione:

  • Attestazione ISEE con difformità/omissioni;
  • Presentazione richiesta oltre il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del bimbo (o

dalla data del Decreto di Adozione o di Affidamento preadottivo);

  • Superamento dei limiti di reddito ISEE;
  • Mancanza del titolo di soggiorno previsto come requisito fondamentale di accesso.

Potrà invece essere oggetto di richiesta integrazione, a pena di esclusione, la:

  • Mancata presentazione della documentazione specificata al punto 4.;
  • Mancata sottoscrizione di: modulo richiesta; DSU; documenti d’identità presentati in copia.

In tutti i casi, è fatta salva la possibilità di presentare nuova richiesta di Assegno di Maternità integra e conforme, entro e non oltre il termine previsto.

  1. REVOCA DEI BENEFICI

Ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell’articolo 71 dello stesso D.P.R., nel caso di erogazione di una prestazione sociale agevolata, potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di finanza, presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli articoli 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n, 221, e successive modificazioni; potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze (vedi sottoscrizione dichiarazione sostitutiva unica “…consapevole delle responsabilità penali che mi assumo…”).

La revoca del beneficio concesso può essere predisposta, secondo le modalità di cui all’ art. 11, D.P.C.M. 306/99, ed alla Circolare I.N.P.S. n. 206/00, in seguito ai controlli effettuati periodicamente dalla Guardia di Finanza, qualora sia ravveduta l’irregolarità delle dichiarazioni rilasciate. Tali irregolarità saranno oggetto di indagini da parte dell’Autorità competente con eventuale emissione di Sanzione Amministrativa o altro provvedimento adeguato al caso specifico, così come disciplinato dalla normativa vigente in materia.

Gestione cookie