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Domanda di inabilità amianto: scopri l’ultimo termine

Assistenza per la domanda di inabilità

C’è tempo fino al 31 marzo per depositare all’INPS la domanda di pensione di inabilità e prepensionamento. Iniziativa riservata ai lavoratori esposti ad amianto e agli ammalati di patologie asbesto correlate.

Il beneficio è riconosciuto a domanda che a decorrere dall’anno in corso deve essere presentata entro il 31 marzo di ogni anno. Nel limite di 30.000.000 annui per il 2018, attraverso una particolare procedura di monitoraggio, con una finestra annuale per la presentazione delle domande, così come già previsto per la c.d. APE sociale.

L’ultimo termine per la presentazione della domanda all’Istituto, è stato il risultato della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto n. 166 del 18.07.2017. Il c.d. Decreto Poletti, che ha reso operativo il sistema di prepensionamento per i lavoratori malati da amianto.

Le patologie asbesto correlate riconosciute da INAIL

Mesotelioma pleurico, mesotelioma pericardico, mesotelioma peritoneale, mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, carcinoma polmonare e asbestosi. Le suddette patologie sono tutte riconosciute dall’INAIL e/o quale causa di servizio.

I benefici contributivi sono concessi ai lavoratori senza limiti di anzianità contributiva ed anagrafica. Alla sola condizione di un’anzianità contributiva di 5 anni, di cui 3 anni di contributi negli ultimi 5 anni antecedenti la domanda di pensione.

La domanda, che va presentata entro il 31 marzo 2018, deve essere scaricata direttamente dal sito INPS e, nel caso in cui non fosse disponibile, sarà possibile compilare ed inviare, con lettera raccomandata, il modello redatto dall’Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto. Con contestuale richiesta di risarcimento dei danni. L’ONA ha preparato una guida per presentare correttamente la domanda presso l’INPS per il prepensionamento vittime amianto.

Infatti, secondo quanto disposto chiaro dell’art. 1 co., 250 della L. 232/16. Ha diritto al prepensionamento chi ha contratto mesotelioma pleurico, mesotelioma pericardico, mesotelioma peritoneale, mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, carcinoma polmonare e asbestosi, riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio. Questi hanno diritto al conseguimento di una pensione di inabilità. Ancorché non si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Al fine di conseguire il diritto alla pensione di inabilità di cui al primo periodo. Il requisito contributivo si intende perfezionato quando risultino versati a favore dell’assicurato almeno cinque anni nell’intera vita lavorativa.

Dalla Legge Fornero alle nuove disposizioni legislative

Si tratta di una disposizione legislativa di fondamentale importanza, approvata su richiesta dell’Osservatorio Nazionale Amianto. perché permette l’immediato pensionamento dei lavoratori esposti e vittime dell’amianto, anche coloro che, pur con le maggiorazioni contributive di cui all’art. 13 co. 7 della L. 257/92, non hanno ancora raggiunto l’età anagrafica e l’anzianità contributiva. Entrambe successivamente innalzate per effetto del meccanismo stabilito dalla L. Fornero.

Per questa ragione i parametri della L. Fornero vengono meno per le vittime dell’amianto. Ma anche per coloro che hanno contratto malattie asbesto correlate, riconosciute dall’INAIL. Oppure riconosciute come causa di servizio.

Il 19 gennaio 2018 è stata emanata la circolare congiunta di INPS e INAIL, n. 7/2018. Al suo interno vi sono le istruzioni aggiornate sul riconoscimento della pensione di inabilità in favore dei soggetti affetti da particolari patologie. Malattie che prima di tutto debbano essere di origine professionale per esposizione all’amianto. In breve debbano essere ai sensi dell’articolo 1, comma 250, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

È possibile richiedere l’assistenza dell’Osservatorio Nazionale Amianto inviando una email all’indirizzo: consulenzagratuita@osservatorioamianto.it, oppure contattando il numero verde 800 034 294.

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