Grazie alla richiesta del Presidente Commissione Ambiente e Sanita’ del Comune di Anzio Antonio Geracitano (anche nostro editore) arriva una risposta valida al problema dell’epidemia della zanzara Chikungunya dall’Avv. Ezio Bonanni, uno dei massimi esponenti italiani del settore ambientale.
In particolar modo abbiamo voluto ricevere risposte sulle responsabilità che alcuni media e rappresentanti delle istituzioni attribuiscono ad Anzio (città sede anche del nostro giornale), la città neroniana che, suo malgrado, si trova in questi giorni al centro della cronaca nazionale per colpa di questa misteriosa epidemia.
Di seguito riportata la dichiarazione dell’Avvocato Ezio Bonanni:
«Ritengo che non ci siano i presupposti fattuali e giuridici per un’azione di risarcimento dei danni, lo dico da Avvocato, prima che da presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto.
Molti cittadini si sono rivolti all’Osservatorio Nazionale Amianto per chiedere se ci sono i presupposti per un’azione legale nei confronti del Comune di Anzio per la presenza della zanzara Chikungunya.
Infatti per poter citare in giudizio e ottenere la condanna del Comune di Anzio occorre dimostrare innanzitutto la colpa del Sindaco e dei titolari delle c.d. posizioni di garanzia (rispetto ad un evento imprevedibile come la possibile presenza all’interno di prodotti di importazione, richiesti dalle numerose popolazioni che ospitiamo), e soprattutto perchè occorre dimostrare anche il danno e la sua entità e ringraziando Dio non si segnalano casi di danni rilevanti alla salute.
Ricordo che le SS.UU. della Corte di Cassazione (26972/2008) hanno stabilito che il risarcimento del danno non patrimoniale sussiste laddove la lesione dei beni costituzionali (salute, etc.) sia rilevante, e nella specie non pare che ci siano casi di gravi danni alla salute (spero di non essere smentito e in ogni caso l’azione è circoscritta a coloro che abbiano subito tali danni)».