Rimango abbastanza sbigottito da quanto emerso al convegno che si è svolto mercoledì 29 novembre all’università di Milano avente come tema: “La separazione consensuale: come costruirla, come proteggerla”
I relatori del convegno erano specialisti del diritto di famiglia: il prof. Marino Maglietta-uno degli ispiratori della Legge 54 del 2006, la dott.ssa Paola Ortolan, Magistrato presso la sezione famiglia del T. di Milano, l’avv. Ottavia Borella, avv. civilista Del Foro di Milano.
Certamente, al di là dell’intervento del prof. Maglietta sui principi che hanno ispirato la Legge sull’affidamento condiviso, le precisazioni e gli approfondimenti giuridici su alcune tematiche, compreso il mantenimento diretto, davvero vi sono poche speranze per poter asserire che a Milano si possano adottare le linee guida del Tribunale di Brindisi. Secondo i nostri relatori un tale accordo è fortemente improbabile in una città come Milano!
La dott.ssa Ortolan, dopo aver precisato che il T. di Milano adotta l’affido condiviso nella maggioranza dei casi, limitando a situazioni estreme quello esclusivo, lamenta la difficoltà dei Magistrati a gestire la conflittualità della coppia in una separazione in presenza di figli minori, motivo per cui reputa necessaria la mediazione familiare prima dello svolgimento del ricorso giudiziale e sottolinea l’importanza che “la separazione deve essere costruita fuori dalle aule del Tribunale”. Riconosce la figura del “genitore prevalente” o di “riferimento” in una coppia separata anche in presenza dell’affido condiviso e non condivide pienamente le linee guida del Tribunale di Brindisi qualora si volessero applicare a Milano. Dello stesso avviso anche l’avv. familiarista Borella Ottavia, che condivide la stessa posizione del Magistrato paventando un aumento della conflittualità tra i coniugi.
Questo dibattito mi ha fatto riflettere sulle tematiche trattate. Appena mi si è presentata l’opportunità, sono intervenuto sottolineando, innanzitutto, un dato che è noto a tutti, confermato anche dagli ultimi risultati dell’ISTAT sulle separazioni e i divorzi in Italia, ossia: nonostante si sia introdotto l’affidamento condiviso in Italia nel 2006, la situazione non è per nulla cambiata rispetto al vecchio regime esclusivo. Infatti i tempi di permanenza dei figli con i genitori separati risultano ancora fortemente sbilanciati verso un solo genitore.
Verificare ancora, dopo undici anni dall’entrata in vigore della Legge, che la stessa non sia applicata nel rispetto della bigenitorialità, non mi sembrava pienamente coerente con quanto era stato finora affermato! Parlare nel 2017 di un genitore “prevalente e/o di riferimento” mi ha ricordato la situazione tipica del passato e non, certamente, l’applicazione di una Legge che riconosce il diritto del bambino di avere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Infatti, non si può parlare di affido condiviso se un genitore trascorre solo il 10% del suo tempo con suo figlio. Pur dando importanza ad una mediazione familiare che possa accompagnare la coppia a separarsi e avendo definito a priori gli obiettivi entro certi termini, ritengo che per evitare inutili e strazianti litigi si debba fare la seguente considerazione: come è possibile sedersi ad un tavolo con la controparte per trovare un accordo consensuale quando c’è la tendenza a favorire già in partenza uno dei due genitori?
Fin quando non si risolverà tale disparità (le linee guida del T. di Brindisi sono una speranza per molte famiglie) la conflittualità tra i genitori sarà sempre presente. Il fatto che il T. di Milano abbia rivisto le linee guida attuali, legate all’aspetto delle spese straordinarie per i figli, è un passo in avanti ma non basta. Infatti i punti cardini del conflitto sono sui tempi di permanenza dei figli e l’assegnazione della casa familiare.
In merito a quest’ultimo punto, ho chiesto alla dott.ssa Ortolan se in presenza di squilibrio accertato tra i genitori separandi , non reputasse fosse più utile assegnare la casa familiare ai figli con l’alternanza dei genitori per evitare il disagio e la sofferenza dei figli che sono costretti a spostarsi continuamente da un ambiente all’altro.
La mia, ovviamente, era una provocazione seppure supportata da un disagio evidente per molte famiglie, dove a farne le spese sono quasi sempre i papà che sono espropriati della loro casa, specie quando è di loro esclusiva proprietà. Il magistrato, pur riconoscendo di aver, in passato, adottato tale provvedimento, reputava che non fosse la soluzione ottimale a tale problema, propendendo per la vendita della casa familiare qualora sia intestata ad entrambi i coniugi.
La situazione si complica se la casa è di esclusiva proprietà del genitore non collocatario. E’ evidente che questo problema, come altre questioni rimaste ancora insolute e che potrebbero essere risolte nelle linee guida dei Tribunali di Italia, non si risolverà finchè il legislatore non interverrà a proposito.
Francesco D’Auria, presidente Minori in Primo Piano Onlus