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Attualità

Medici legali in prima linea, nasce l’Associazione Melco

Firmata convenzione con Copagri. Assistiti 500 mila agricoltori. Sarà presentata a Bruxelles la rivista scientifica online

Un nuovo ruolo per il medico legale, chiamato a gestire la sua attività con maggiore dinamismo e concretezza, ponendo il suo impegno su un piano di equità e qualità nei confronti sia della magistratura che dei cittadini e dei loro diritti.
Con queste finalità è nata “Medicina Legale Contemporanea – Società Italiana Medico Giuridica” (Melco), libera associazione culturale e scientifica, che vuole essere uno strumento di raccordo tra il mondo medico e quello giuridico, per fornire allo specialista in medicina legale tutto il sostegno del quale ha bisogno per svolgere la sua azione nel sistema sanitario nazionale, al servizio del cittadino, della magistratura e del legislatore.

Luisa Regimenti, Presidente dell’Associazione Melco

Presidente della Melco è la professoressa Luisa Regimenti, medico legale già alla guida del Sismla, il sindacato italiano specialisti di medicina legale e delle assicurazioni, che ha presieduto per due mandati.
“Il medico legale non è più solo un lavoratore che ha bisogno di un sindacato – afferma la Regimenti – ma diventa un attore protagonista di una realtà che lo vede al centro come ideatore, suggeritore di leggi e punto di riferimento per il cittadino”.
L’associazione, in sostanza, è il punto di arrivo e di sintesi delle tante iniziative che interessano il mondo della medicina legale. Una soluzione necessaria e che permetterà alla categoria di riunire le tante professionalità diffuse in uno sforzo comune e finalizzato al superamento delle difficoltà che, inevitabilmente, si presentano in un campo come quello medico legale spesso oggetto di controversie.

Melco-Copagri, Regimenti e Bernardini firmano la convenzione

Di recente la Melco, che presto presenterà a Bruxelles, al Parlamento europeo, la sua rivista scientifica online e il sito web, ha sottoscritto a Roma una convenzione con Copagri, la Confederazione dei produttori agricoli italiani, alla presenza del vice presidente Bernardini. Grazie a questa intesa sarà possibile garantire servizi di medicina legale a oltre 500 mila agricoltori. Sono allo studio anche altri tipi di convenzioni con strutture ed enti nazionali.

Nella nostra associazione, spiega la Regimenti, “i cento sottoscrittori sono medici legali, magistrati, ma anche direttori generali di aziende e vari interlocutori con cui interagiamo nella gestione moderna e contemporanea delle nostre problematiche. Abbiamo creato una rete nazionale con professionisti di provata esperienza e siamo stati contattati per stilare il codice etico europeo”.
Il medico legale, quindi, esce ufficialmente dall’obitorio e adesso il suo lavoro è là dove si promulgano le leggi, ma anche accanto al cittadino al quale offre la propria competenza professionale.

Emerge una rinnovata responsabilità del settore patologico-forense in ambito sociale, che si muove di pari passo con l’impegno assunto in ambito giuridico, anche se questo slancio in avanti ha bisogno di nutrirsi di un rapporto più stretto con le istituzioni, a tutti i livelli, allo scopo, sottolinea la Regimenti, di “collaborare all’elaborazione e alla stesura di norme di interesse medico e medico-legale, che possano essere utili alla comunità. Per tale motivo risulta fondamentale lavorare a fianco del legislatore, del magistrato, dell’avvocato e garantire ai cittadini, soprattutto quelli più deboli, la tutela dei loro diritti”.

L’esigenza di una mutua collaborazione tra associazioni, sindacati e società scientifiche medico legali è stata ribadita dal presidente dell’Accademia della Medicina Legale, Carmelo Galipò, “specie in questo caos – ha aggiunto – dove la medicina legale stessa non ha più il potere del giudizio sul nesso di causalità e sulla valutazione del danno non patrimoniale, in quanto lasciato totalmente in mano ai giudici”.
Secondo Galipò, la Melco può contribuire a creare “un canale privilegiato di comunicazione tra medici colti e specialisti in medicina legale, giudici e legislatore. Questo affinché si faccia chiarezza sul ruolo di esclusiva che dovrebbe avere il medico legale” per quanto concerne “il danno alla persona e al giusto risarcimento di chi è stato danneggiato”.


Scheda – Il ruolo del medico legale 
dalla legge Balduzzi alla riforma Gelli-Bianco

“Prima della legge Gelli-Bianco (numero 24 dell’8 marzo 2017, ndr) c’era una grande confusione”, spiega la Regimenti, che aggiunge: “La legge Balduzzi non aveva contribuito a chiarire la situazione e il medico legale si trovava spesso in situazioni di grave difficoltà, perché doveva assumersi responsabilità che non erano proprie ma bensì della struttura. D’altro canto, il soggetto che aveva ricevuto un danno ingiusto da malpractice si trovava solo di fronte a situazioni a volte ingestibili”.
Oggi, con la riforma Gelli-Bianco (nello specifico, l’articolo 15), il medico legale si pone al centro della controversia e assume primaria rilevanza la sua professionalità in rifermento alle responsabilità assunte.

In passato, spiega ancora la Regimenti, “i medici legali erano semplicemente inutilizzati, le loro competenze messe in secondo piano e la responsabilità professionale affidata a persone incompetenti. A subire le conseguenze negative di tutto ciò, poi, erano i soggetti deboli e comunque chi aveva subito un danno da lesioni, fino anche alla morte. Adesso questo rapporto cambia e il medico legale cambia volto, ritrovando l’auspicata centralità operativa”.
Come osserva Il Quotidiano Giuridico (www.quotidianogiuridico.it), “l’impianto strutturale della legge Gelli-Bianco è, rispetto alle esperienze normative che l’hanno preceduta, di tutt’altra consistenza, mirando con ambizione alla costruzione di un sistema di responsabilità sanitaria obbligatoriamente assicurata ed economicamente sostenibile, all’insegna di una nuova calibratura delle tutele, soltanto apparentemente contrapposte, su cui tale sistema si fonda: quella dei pazienti da un lato e quella dei medici dall’altro”.


Cosa dice l’articolo 15 della legge numero 24 dell’8 marzo 2017

“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”

Art. 15
Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria

1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l’autorità giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d’ufficio da nominare nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell’ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.

2. Negli albi dei consulenti di cui all’articolo 13 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei periti di cui all’articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi è indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l’esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati.

3. Gli albi dei consulenti di cui all’articolo 13 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e gli albi dei periti di cui all’articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un’idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.

4. Nei casi di cui al comma 1, l’incarico è conferito al collegio e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l’aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall’articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

di Antonio De Angelis

© Riproduzione riservata

Antonio De Angelis

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