Latina, Codacons-Federconsumatori: Diffida ad adempiere contro Ipogeo srl

“Si comunica che in data odierna è stata inviata dalle associazioni dei consumatori Codacons  e Federconsumatori di Latina alla società Ipogeo in qualità di gestore del Cimitero Urbano di Latina una diffida ad adempiere ex art. 1454 C.C.

La diffida rileva che la società  è titolare di un servizio pubblico locale ed è stata ripetutamente invitata a rispettare quanto prescritto dalla legge Finanziaria 2008 del 24/12/2007 n. 244 art. 2 comma  461.
Tra gli obblighi contenuti nella norma citiamo la consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori, i controlli periodici da effettuare sulla gestione da parte di una commissione composta da Comune, Gestore, Associazioni dei consumatori, l’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato.
Le perplessità di queste associazioni sono state esposte in sede di Commissione trasparenza del Comune nella seduta di ieri 29 marzo suscitando un acceso dibattito la cui conclusione, a nostro parere, non può che essere l’immediato intervento dell’Amministrazione con atti specifici al fine di sanare l’evidente sbilanciamento a favore del gestore della regolamentazione vigente a tutto danno della cittadinanza.
La richiesta è stata inviata per conoscenza anche all’Amministrazione Comunale e diffida Ipogeo a mettere in pratica entro 20 giorni dal ricevimento quanto prescritto dalla legge e in particolare, in accordo con Amministrazione e Associazioni, il tavolo tecnico previsto alla voce e) che riportiamo integralmente:
e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini”.
La nota a firma del Dott. Massimo Cusumano (Codacons) e della Dott.ssa Laura Ardia ( Federconsumatori).

FINANZIARIA 2008 – LEGGE 24 12 2007 N. 244 – art. 2 comma 461

Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:

a) previsione dell’obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell’utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;

c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell’utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;

d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell’ente locale o dell’ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all’ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;

f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l’intera durata del contratto

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