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Ambiente

Eternit Bis Bagnoli: la replica del presidente ONA

Eternit bis Bagnoli: il presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, l’avv. Ezio Bonanni replica alle tesi della difesa di Stephan Schmidheiny: “infondate le eccezioni di proscioglimento”

Si è tenuta oggi, nell’aula 116 dinanzi la II Sezione della Corte di Assise di Napoli, presieduta da Alfonso Barbarano, giudice a latere Maurizio Conte, proc. n. 5231/17, l’udienza dibattimentale del processo Eternit bis.

Il procedimento che vede come imputato il magnate svizzero Sthephan Schmidheiny titolare un tempo di Eternit, la così detta fabbrica della morte.

La difesa dell’imputato, non molla e cerca di portare a casa il miglior risultato con le unghie e con i denti. I legali dell’imputato hanno infatti sostenuto che lo stesso Schmidheiny dovrebbe essere prosciolto sulla base del principio del ‘ne bis in idem’, poiché c’è stato già il processo per i reati di cui agli artt. 434 e 437 c.p., ed è stata dichiarata la prescrizione.

Sulla eccezione di ‘bis in idem’, ci fu una prima pronuncia della Corte Costituzionale, sulle cui motivazioni il GUP di Torino ha sentenziato che non vi è ‘bis in idem’, perché si tratta di fattispecie di reato, diverse e nuove, perché nel nuovo processo è contestato il reato di omicidio. Il processo fu poi spacchettato e diviso in diversi tronconi. In quello di Torino c’è stata la condanna a 4 anni di reclusione.

Nel procedimento eternit bis Bagnoli, che è in corso, il GUP ha già rigettato l’eccezione, e ora è stata riproposta in sede dibattimentale, e lONA ha replicato richiamando il contenuto delle precedenti decisioni e chiesto il rigetto di tutte le eccezioni, al pari di quanto sostenuto dal Pubblico Ministero.

«Le eccezioni della difesa sono infondate, perché Stephan Schmidheiny, magnate dell’Eternit, è imputato di omicidio volontario, e deve rispondere della morte di lavoratori e cittadini esposti ad amianto. Nel precedente processo, invece, era stato contestato solo il reato ambientale, che nulla ha a che vedere  con l’omicidio, e nel quale è stato assolto per prescrizione», queste le tesi dell’Avv. Ezio Bonanni, che verranno sostenuto dal pull di legali, in particolare dall’Avv. Flora Abate, che ha formalizzato l’atto di costituzione di parte civile.

Il Tribunale si è riservato di decidere sulla fondatezza o meno delle eccezioni e la decisione verrà assunta all’udienza del 25 giugno.

Osservatorio Nazionale Amianto

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