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Ambiente

Economia, ambiente, salute e diritto penale

Online il nuovo episodio di ONA News

L’ambiente, la sicurezza e l’economia, rappresentano il pilastro di un Paese.  Questo è l’insegnamento lasciatoci dal Covid-19 nel corso di questo ultimo anno. Come denunciato dall’Osservatorio Nazionale Amianto, la salute e l’ambiente vengono spesso sacrificati per far fronte alle esigenze economiche.

La pandemia ha sottolineato proprio questa fragilità del sistema. Vi è la necessità di guardare i fatti anche dal punto di vista imprenditoriale.  Dai grandi imprenditori alle piccole imprese, vi è una difficoltà univoca nel dare uno sguardo al futuro più prossimo. Soprattutto per le piccole realtà aziendali, che nel concreto costituiscono il vero reticolato produttivo del sistema.

Economia Ambiente e Salute: la situazione italiana

La pandemia ha rafforzato le tesi che l’ONA formula da anni. Ovvero, la dimostrazione del fatto che la tutela dell’ambiente e della salute sembrano non esser più priorità. Ci basti riflettere sul concetto arretrato del verde che abbiamo Italia. Paese ormai che vive in un contesto consumistico senza regole. Per questo occorre porre al centro dell’attenzione pubblica la salute piuttosto che l’economia. Cosa che accade veramente spesso e che incontra anche quelle che sono le esigenze più superficiali della società.

Ad oggi, esiste una classe popolare maggiormente esposta al rischio. La stessa è maggiormente esposta anche ai pericoli per la salute di origine ambientale. Soprattutto a causa dalla scarsa qualità dell’aria e di un inquinamento indiscriminato presente su tutto il territorio italiano.

L’ONA contro le difficoltà degli italiani

L’Osservatorio Nazionale Amianto e l’avv. Ezio Bonanni, hanno preso atto delle criticità emerse nel Paese sotto il profilo della salute e dell’ambiente. Con riferimento, anche all’economia e al contesto del diritto penale.

L’ONA TV, in questo ultimo appuntamento si è occupata proprio di questo tema. L’economia italiana sta vivendo un periodo di forte tensione e gli ospiti della trasmissione hanno cercato di far luce sulle possibile soluzioni per stabilizzare la situazione.

In questo contesto, la pandemia del Covid-19 ha portato a galla alcune gravi questioni del nostro sistema paese. Un Paese dove nonostante la forza e la determinazione mostrata dagli stessi cittadini, vittime non solo del virus, ma anche di una sregolatezza del sistema amministrativo-statale, si continua a sprofondare nell’incertezza e nell’instabilità politica.

ONA News: la quindicesima puntata

A presentare il quindicesimo appuntamento di ONA News, dal titolo “Economia, ambiente, salute e diritto penale”, il Dott. Massimo Maria Amorosini. Giornalista e conduttore televisivo, mentre gli ospiti in studio sono stati:

  • Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto
  • Prof. Avv. Angelo Alessandro Sammarco, Avvocato penalista e Professore Associato presso l’Università degli Studi di Salerno
  • Dott. Franco Colombo, Presidente FILASC.

Coronavirus e malattie amianto correlate

L’Avv. Ezio Bonanni nel suo intervento di apertura ha messo in evidenza come nel contesto pandemico vi sia stata una più alta incidenza di malattie da amianto. In effetti questo è accaduto perché l’apparato respiratorio è la parte principalmente colpita dal coronavirus. Naturalmente tale situazione si presenta con maggiore frequenza nelle zone a più alta industrializzazione, per presenza e densità di polveri sottili ed altri inquinanti.

Difatti l’ambiente incide sull’insorgenza di patologie tumorali. Sia per inalazione di aria inquinata, piuttosto che in ragione delle stesse abitudini alimentari. Occorre precisare però che vi è una componente nelle patologie tumorali che sicuramente è legata anche al DNA.

La tutela della salute passa necessariamente attraverso un sistema di prevenzione che ha tra le prime fasi, quella di vivere in un ambiente sano, abitudini di vita salutistiche.

 

Diritto penale: economia ed ambiente

Nel corso della trasmissione, il Prof. Angelo Alessandro Sammarco,  luminare del diritto penale, forte della sua esperienza accademica e professionale, ha sintetizzato i principi del diritto penale.

In particolare, la condotta attiva ed omissiva in relazione all’evento che può essere anche di pericolo. La condotta deve essere personale se si vuole incardinare un profilo di diritto penale. Così, per gli ecoreati, per i quali, a maggior ragione, l’evento è di pericolo e non di danno.

Occorre distinguere i reati ambientali da quelli contro la persona, per cui, l’evento è sempre costituito dalla lesione dell’integrità psicofisica e della vita.

Diversamente, per i reati ambientali, c.d. di pericolo, l’evento è sempre sussistente, perché è uno dei presupposti del rispetto del principio di legalità (art. 25 Cost.) e di tassatività (art. 27 Cost.).

Il disastro ambientale e la legge sugli ecoreati

Quindi, sulla base del perimetro per il quale si focalizza l’attenzione, occorre distinguere, con riferimento alla condotta, in ordine al bene protetto. Anche per gli ecoreati sussiste, comunque, l’evento, che è quello del pericolo perché, diversamente, le norme sarebbero illegittime se non ci fosse un evento.

In questo caso, non si tratta di una punibilità senza evento, oppure, un diritto penale senza evento. A maggior ragione, anche nel disastro ambientale (art. 434 c.p.), l’evento è il pericolo, e si dimostra con il fenomeno epidemico (epidemia).

Tant’è vero che, la morte, è una aggravante del reato di cui all’art. 434 c.p., prevista nel suo secondo comma. Si deve, quindi, ragionare, in termini più prettamente penalistici, su un diritto penale dell’evento di pericolo, che è costituito dal rischio.

Nel contesto del diritto penale del rischio, ovvero, la configurabilità del reato penale a prescindere dall’evento morte, ovvero, lesione dell’integrità psicofisica.

In relazione al reticolato dei diritti fondamentali della persona, la tutela della vita umana e, quindi, dell’integrità psicofisica hanno tale rilievo che, anche il solo rischio di lesione, integra i presupposti per la tutela penale.

In buona sostanza, non solo il diritto penale presidia i valori costituzionali (Bricola), ma deve anticipare la tutela e, quindi, la punibilità in relazione alla loro rilevanza e alle conseguenze che condotte, anche solo rischiose, possono determinare.

Sia in relazione alla morte, sia in relazione alla irretrattabilità anche di malattie gravemente invalidanti.

La sentenza Franzese e i suoi effetti

In più, il diritto penale del rischio supera anche il problema del nesso causale. Infatti, in chiave penalistica, occorre ribadire che, fin dalla sentenza Franzese, SS. UU. n. 30328/2002, il giudizio di colpevolezza in ordine al nesso causale presuppone l’accertamento ogni oltre ragionevole dubbio.

Poiché molte delle leggi scientifiche, proprio sulla base del ragionamento galileiano e di falsificazione (Cass., IV Sez. Pen. n. 43786/2010), sono prive di carattere universale, bensì soltanto in chiave probabilistica, si rischia una sostanziale impunità.

Infatti, è molto difficile raggiungere la certezza scientifica oltre ogni ragionevole dubbio e ciò sacrificherebbe eccessivamente la tutela della vittima, anch’essa tutelata dal Codice Penale.

Quindi, si deve ragionare in chiave futura, a maggior ragione, sul reato di pericolo, perché il reato di pericolo non necessita di un evento morte o lesione, e, quindi, si supera il problema del nesso causale. In questo modo, si può tutelare penalmente la vittima anzi, la si tutela prima che sia tale in modo irreversibile rispetto all’evento malattia e all’evento morte.

Questo si traduce anche in una sorta di tutela del c.d. REO, in quanto, beneficerebbe dell’interdizione, prima che si traduca nella lesione della vita umana. Inoltre, anche nel caso in cui ci fosse un evento morte successivo, potrebbe – anche se a torto – invocare il ne bis in idem.

Infatti, le stesse condotte, sarebbero state già attenzionate nel momento in cui sono state poste in essere. Questo sistema eviterebbe anche lo scolorire della prova, e, quindi, sarebbe una garanzia sia per l’accusa che per la difesa.

Inquinamento ambientale: il riscontro del danno

L’inquinamento ambientale infatti, potrebbe non produrre nell’immediatezza alcun danno, e quindi non esserci l’evento.

Pertanto, la soglia di punibilità è arretrata al “pericolo di un pericolo di lesione”, che nel caso si verifichi intervengono poi le norme a tutela della salute con un impianto sanzionatorio ben più afflittivo e stringente.

Pe realizzare un optimum di protezione occorrerebbe che il Legislatore vedesse queste situazioni in una progressione criminosa, cioè si protegge l’ambiente per proteggere la salute! Sarebbe, pertanto, opportuno che si realizzasse una serie di norme tra loro coordinate e coerenti che insieme all’ambiente proteggessero le persone.

Pandemia ed economia: cosa pensano gli imprenditori

Pandemia ed economia, un argomento abbastanza serio quanto delicato e sul punto è intervenuto il Dott. Franco Colombo, Presidente FILASC, che ha affrontato il tema con uno sguardo economico-imprenditoriale, anche con riferimento al fenomeno repressivo generato dalla pandemia, che vede il sistema economico italiano al rischio “collasso”.

Osservatorio Nazionale Amianto

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