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Amianto

Pensioni Amianto L’Avv. Ezio Bonanni spiega il percorso in questa Torre di Babele

Avv. Ezio Bonanni, presidente ONA

L’ordinamento riconosce alcuni benefici sulla pensione per i lavoratori che sono stati esposti all’amianto o che hanno contratto malattia professionale.

I lavoratori che hanno contratto patologie asbesto correlate hanno diritto alla rendita INAIL, ai benefici contributivi per esposizione ad amianto e al risarcimento dei danni e, nel caso di riconoscimento dell’origine professionale dell’asbestosi, mesotelioma e tumore polmonare, si ha diritto all’immediato pensionamento anche se non sono stati raggiunti i limiti di età e l’anzianità contributiva, in seguito all’entrata in vigore dell’art. 1 comma 250 L. 232/16.

L’Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, spiega chi può accedere al prepensionamento e come fare per richiedere l’assistenza legale.

 

Avvocato Ezio Bonanni chi ha diritto al prepensionamento?

Tutti coloro che sono stati esposti ad amianto nel periodo lavorativo. Queste persone hanno un’aspettativa di vita inferiore rispetto a tutti gli altri, a causa delle capacità fibrogene e cancerogene di questi minerali, con cui sono stati in contatto. Vi è una responsabilità dello Stato, perché ha messo al bando tali minerali sono con la L. 257 del 1992 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), che perciò contiene, all’art. 13, una serie di norme in favore di questi lavoratori.

 

Avvocato Ezio Bonanni, i lavoratori malati di patologie asbesto correlate possono chiedere di andare in pre-pensionamento se non hanno ancora raggiunto l’età e l’anzianità contributiva?

Assolutamente si!

Per i lavoratori affetti da patologie asbesto correlate rimane fermo il diritto alla rivalutazione del periodo lavorativo in esposizione ad amianto con il coefficiente 1,5, di cui all’art. 13 co. 7 L. 257 del 1992, che nella maggior parte dei casi permette di maturare la necessaria anzianità contributiva che porta al prepensionamento.

Inoltre, i lavoratori malati di mesotelioma, tumore polmonare e asbestosi hanno diritto ad accedere al trattamento pensionistico di inabilità, senza alcuna limitazione dovuta all’età, all’anzianità contributiva e al grado invalidante, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 250, Legge 232 del 2016.

In questo modo, quei lavoratori che, anche con le maggiorazioni dei benefici amianto pari al 50% del periodo di esposizione (art. 13 co. 7 L. 257 del 1992), non hanno ancora maturato il diritto a pensione, possono comunque accedere immediatamente alla pensione di inabilità, così come stabilisce l’art. 1 co. 250 della L. 232 del 2016. Per saperne di più è possibile consultare il sito istituzionale alla voce Avvocato Ezio Bonanni – Esposizione all’amianto – Danni da amianto.

Non sono rari i casi di insorgenza di patologie asbesto correlate in lavoratori ancora giovani o che hanno lavorato pochi anni in esposizione ad amianto e la cui maggiorazione, quindi, non è sufficiente alla maggiorazione dell’ordinario trattamento pensionistico.

Questi lavoratori erano costretti alla via crucis dei continui controlli e certificazioni sanitarie per periodi di malattia e delle Commissioni per comunque accedere al pensionamento di inabilità, e non sempre ne maturavano il diritto, essendo così costretti, nella maggior parte dei casi, a continuare a lavorare, alternando ricoveri ospedalieri e trattamenti sanitari.

L’INPS sta ritardando l’applicazione di questa norma ma non lo potrà fare per molto.

 

Avvocato Ezio Bonanni, visto che l’INPS nega l’applicazione della legge sulle maggiorazioni amianto, come possono i lavoratori esposti ad amianto ottenere la maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto?

L’art. 13 co. 8 della L. 257 del 1992 attribuisce il diritto al prepensionamento, e alla rivalutazione dei ratei pensionistici, con il coefficiente 1,5, a tutti i lavoratori, che siano stati professionalmente esposti a polveri e fibre di amianto. La rivalutazione con il coefficiente 1,5 è legittima (Corte Costituzionale, sentenza n. 5 del 2000), perché i lavoratori esposti ad amianto hanno un’aspettativa di vita inferiore, per i danni che le fibre provocano comunque all’organismo umano.

Nel tempo, la Giurisprudenza e il Legislatore hanno più volte limitato e ristretto la platea dei lavoratori e anche la stessa entità della maggiorazione contributiva:

– sono stati introdotti i limiti di soglia (100 ff/ll);

 il coefficiente è stato ridotto ad 1,25, utile ai soli fini della rivalutazione della prestazione, senza prepensionamento (art. 47 co. 1 della L. 326 del 2003) e con l’onere di depositare la domanda di certificazione all’INAIL entro il 15.06.2005, pena la decadenza;

– i casi nei quali si applica la norma originaria: coefficiente 1,5  e con salvezza dalla decadenza anche per coloro che non hanno depositato la domanda all’INAIL entro il 15.06.2005 (art. 47 co. 6 bis della L. 326 del 2003 e art. 3 co. 132 della L. 350 del 2003). Quindi la decadenza non può essere dichiarata nei casi in cui il lavoratore ha diritto a vedersi applicata la precedente normativa (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 24998 del 2014 e molte altre.

Più ampiamente Benefici contributivi per esposizione ad amianto

– la tagliola della Legge Fornero e come uscirne: non è applicabile per coloro che hanno ottenuto una maggiorazione contributiva, ovvero, per coloro che, anche per effetto delle maggiorazioni amianto, avessero maturato il diritto prima del 31.12.1991.

– la decadenza triennale: è un altro ostacolo nel percorso. Il lavoratore deve chiedere all’INPS di vedersi riconosciute le maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 11399 del 2012 e seguenti. Mentre prima non era così ed era l’Ente a dover accreditare direttamente in applicazione della legge). Entro 120 giorni dal deposito della domanda, l’Ente deve pronunciarsi. In assenza, il silenzio si intende come rigetto. In caso di rigetto, anche silenzio / rigetto, si deve proporre ricorso al Comitato Provinciale INPS, nel termine di 90 giorni, e in caso di rigetto, ovvero silenzio / rigetto, al 90° giorno dal deposito del ricorso, il procedimento amministrativo è concluso. Inizia a decorrere il termine triennale allo spirare del quale, c’è una decadenza tombale. Il ricorso giudiziario va quindi proposto entro i tre anni dal termine del procedimento amministrativo e comunque non oltre i tre anni e trecento giorni dal deposito della domanda amministrativa (art. 47 del DPR 639 del 1970).

– la prescrizione decennale del diritto: in pratica, decorsi 10 anni, il diritto si prescrive. 

Per ulteriori approfondimenti, consulta i link riportati su ogni singola voce e di nuovo al termine di questa intervista, e in caso di violazione dei diritti, e della necessità di ulteriori chiarimenti, contatta direttamente l’Avv. Ezio Bonanni, che provvederà personalmente a valutare ogni singola situazione e segnalazione.

 

Link esplicativi per ottenere l’accredito delle maggiorazioni contributive / benefici contributivi per esposizione ad amianto:

1. Le rivalutazioni contributive.

2. L’art. 13, commi 6 e 7 della Legge 257/92.

3. La natura giuridica delle maggiorazioni contributive ex art. 13, comma 8, Legge 257/92.

4. Le modifiche alla fattispecie di cui all’art. 13 comma 8 legge 257/92 introdotte dall’art. 47 della legge 326/03.

5. I benefici contributivi per esposizione ad amianto anche per coloro che non hanno presentato la domanda all’INAIL entro il 15.06.2005

6. I casi per i quali non si applica la disciplina della decadenza per il mancato deposito della domanda all’INAIL nel termine del 15.06.2005.

7. L’art. 24, comma 6, del D.L. 201/11 convertito in legge 214/11 (cosiddetta Legge ‘Salva Italia’) e l’impatto sui lavoratori esposti all’amianto.

8. Accertamento dell’esposizione qualificata ai fini del riconoscimento del diritto di cui all’art. 13, comma 8, l. 257/92.

9.  Gli atti di indirizzo ministeriali.

10. Contenuto dell’atto di indirizzo ministeriale.

11. Sulla legittimità degli atti di indirizzo ministeriali.

12. L’intervento del legislatore per assicurare valore legale agli atti di indirizzo ministeriale.

13. Le norme di cui all’art. 1, commi 20, 21 e 22 della legge n. 247 del 2007.

14. Il Decreto 12.03.08 e l’atto Inail del 19.05.08 n. 60002.

15. La legittimazione passiva.

16. La decadenza ex art. 47 del DPR 639/70.

17. La prescrizione del diritto alla rivalutazione della posizione contributiva, ex art. 13 comma 8 L. 257/92.

 

 

Per ottenere assistenza dall’Osservatorio Nazionale Amianto è sufficiente inoltrare richiesta con una email all’indirizzo:

osservatorioamianto@gmail.com

oppure

chiamando telefonicamente al numero:

0773/663593

Per ulteriori indicazioni, può essere consultato il Dipartimento di Assistenza Legale e il sito internet dell’Avv. Ezio Bonanni

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