Le vittime del dovere sono tutti quei soggetti che hanno subito un danno fisico o lesioni nel corso delle loro
attività di ordine pubblico, nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari, in operazioni di soccorso, in attività di tutela della pubblica incolumità, a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale (art. 1, comma 563, della Legge 266 del. 2005), anche se non dipendenti pubblici (SS. UU. 22753/2018).
Uno dei settori più a rischio ad esposizione ad agenti patogeni, cancerogeni e tossico nocivi è la Marina Militare.
L’ONA in difesa delle vittime di amianto della Marina Militare
L’ONA, presieduta dall’Avv. Ezio Bonanni, ha ottenuto per gli appartenenti alle Forze Armate e al comparto sicurezza, il riconoscimento di vittime del dovere, con il riconoscimento delle stesse prestazioni riconosciute alle vittime del terrorismo.
In caso di decesso, il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla vittima si trasmette agli eredi, oltre al risarcimento dei danni subiti per la perdita del loro congiunto, che si aggiungono a quelli dovuti per le prestazioni previdenziali.
Oggi esaminiamo il caso di una vittima in attesa di riconoscimento.
Si tratta del Sig. Salvatore Carollo, deceduto a Monreale (Pa) il 19/05/2019 dopo aver contratto il terribile “Mesotelioma pleurico destro epitelioide”.
Il Sig. Carollo Salvatore ha prestato servizio militare presso il Ministero della Difesa/Marina Militare Italiana, dall’1/09/1962 al 31/12/1978 dapprima in qualità di sottufficiale in arruolamento volontario C.E.M.M. di
Mariscuola di Taranto, successivamente in qualità di allievo tecnico elettronico, poi trasferito nella categoria di
elettricista e successivamente di nuovo trasferito nel ruolo di sottufficiale di complemento.
Per circa 16 anni, è stato imbarcato su diverse unità navali della Marina Militare, in particolare sulla nave ‘Grado’, ‘Ape’, ovvero in tutte le altre unità navali.
Durante lo svolgimento quotidiano delle sue attività professionali, il Sig. Carollo è stato esposto a polveri e fibre
di amianto, senza mai essere stato -si legge nella sua denuncia querela depositata personalmente in data
27.06.2018 – “informato circa il rischio morbigeno cui andava incontro e – inoltre – in assenza di qualsivoglia
strumento di prevenzione tecnica e di protezione individuale, e quindi in violazione di specifiche regole cautelari, applicabili nel caso specifico, come già chiarito dalla Corte di Cassazione nel primo processo intentato a carico di Alti Ufficiali della Marina Militare (Cassazione, IV sezione penale, n. 3615/2016), e quindi con violazione delle norme di cui agli artt. 4, 19, 20 e 21 del d.P.R. n. 303/56 (prevenzione tecnica) e di cui agli artt. 4, 377 e 387 del d.P.R. n. 547/55 (protezione individuale) e di tutte le altre regole cautelari (art. 2087 c.c.), anche quelle di prudenza, diligenza e perizia (art. 43 c.p.)”.
Nel febbraio 2018 – a seguito di diversi accertamenti ed indagini cliniche – arriva il terribile verdetto: il Sig. Carollo
risulta affetto da “Mesotelioma pleurico destro epitelioide” per una ipostenia emilato sinistro ed enfisema sottocutaneo, patologia asbesto-correlata e/o comunque riconducibile alla pregressa esposizione a polveri e fibre di amianto e ad altri agenti patogeni, che pertanto ne costituisce l’esclusiva causa.
Occorre precisare che Il Sig. Carollo Salvatore, per lo svolgimento del suo servizio è stato altresì esposto anche
ad altri agenti cancerogeni, riconosciuti tali dalla bibliografia IARC (International Agency for Research on Cancer ) e in particolare:
tricloroetilene, tetracloroetilene ad altri agenti clorurati
fumi di scarico di motori endotermici funzionanti a gasolio e a benzine (campi elettromagnetici generati da apparecchiature di telecomunicazione, radars, sistemi di mira, motori elettrici, correnti elettriche sempre e comunque presenti e attive in mezzi corazzati, blindati, ruotati
radiazioni ionizzanti almeno emesse da “trizio” e da uranio impoverito almeno presente in siti contaminati da eventi bellici all’estero
piombo e suoi composti organici ed inorganici
fumo di tabacco passivo
idrocarburi policiclici aromatici (IPA) Idrocarburi aromatici non policiclici
benzene
Per meglio comprendere la vicenda, facciamo un piccolo excursus storico.
Le fibre di amianto nella cantieristica navale risalgono al 1900 secondo quanto stabilito dalla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, che ne prevedeva l’utilizzo per le sue caratteristiche di isolamento, incombustibilità, resistenza al fuoco e al calore.
Fin dal 1910 l’amianto venne utilizzato come coibente dei motori delle navi e quando nel 1925 i motori a vapore vennero sostituiti con i motori a turbina e a scoppio, l’uso di amianto fu ulteriormente intensificato, per isolare le varie componenti, tutte le tubazioni e le valvole.
Fu altresì impiegato nelle guarnizioni e coppelle, che avevano parti in amianto.
Negli anni ’30 l’amianto veniva anche spruzzato per isolare rapidamente ed efficacemente grandi superfici, non solo nel vano motori e nella sala macchine, ma anche nelle stive e in molti altri locali e ad un certo punto vennero introdotti anche i pannelli di amianto, utilizzati al posto del legno per la ristrutturazione degli alloggi dell’equipaggio.
Ciò costituì motivo di allarme già all’inizio degli anni ’70 (ne dà testimonianza il Dott. Enrico Bullian, nell’articolo n. 15 / 3 2013, pubblicato in ‘Diacronie studi di storia contemporanea’, dal titolo ‘5/ La storia comparata dell’uso e delle conseguenze dell’amianto nei più importanti cantieri navali italiani dell’alto Adriatico nei “lunghi anni Settanta”).
Negli arsenali, e anche in mare, in caso di necessità, questa componentistica veniva realizzata dagli stessi militari, tra cui appunto il Sig. Carollo, per le particolarità attività che egli svolgeva per motivi di servizio, il quale dunque è rimasto esposto ad amianto friabile e compatto per anni.
Va da sé comprendere che il Sig. Carollo ne abbia subito gli infausti effetti collaterale durante tutta la sua carriera lavorativa.
Finalmente nel 1986, il Ministero della Difesa cominciò ad affrontare la problematica amianto, così la Marina Militare, (come si evince dall’atto Prot. n. 8047611 del 23.09.1986) , elaborò un piano di interventi e misure tecniche, per affrontare la problematica amianto per le sedi di Combusin, Maridipart, Marisardegna, Marisicilia e Cincnav e in tutte le basi a terra (cfr. elaborato dello Stato Maggiore della Marina, Prot. n. 8047611 del 23.09.1986).
Fu solo nell’anno 1988, che tuttavia la Marina Militare/Ministero della Difesa (quando ormai l’epidemia di patologie asbesto correlate era già in atto), elaborò il regolamento interno di “sicurezza disciplinare” per le operazioni di scoibentazione dell’amianto sulle navi militari e sugli edifici e installazioni a terra: in precedenza tutto il personale era privo di qualsiasi informazione e tutela.
Purtroppo pare che le lavorazioni sia a bordo delle unità navali contenenti amianto in ogni suo apparato che a terra venivano effettuate senza adeguata protezione siano avvenute anche molti anni dopo il 1992 (legge 27 marzo 1992 n. 257). Pare altresì che le tute indossate dai lavoratori risultassero anch’esse veicolo di diffusione delle fibre di amianto non solo nell’ambito lavorativo, inclusa la mensa aziendale, ma anche in ambito familiare, in quanto le stesse venivano e vengono portate tutt’oggi a casa per il consueto lavaggio.
A seguito del danno subito, il Sig. Carollo chiese di riunire il suo procedimento a quello in indagini rubricato al n. 15082/13 RGNR già n. 577/13 Mod. 45 dalla Procura della Repubblica (definito “Marina ter”), invitando ad esaminare tutti gli atti e documentazioni relativi alle prove dell’utilizzo di amianto in matrice friabile e compatta in assenza di strumenti di prevenzione tecnica e protezione individuale.
Chiese inoltre accertate tutte le penali responsabilità relative all’insorgenza della malattia, per motivi di servizio, che si sarebbe senz’altro potuta evitare, utilizzato materiali sostitutivi – rispetto a quelli cancerogeni, con particolare riferimento all’amianto – e dotando i dipendenti di maschere protettive e di altri dispositivi.
Infine il Sig. Carollo Salvatore si costituì parte civile per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nominando quale suo procuratore e difensore l’Avv. Ezio Bonanni del Foro di Roma, a cui conferì ogni più ampio potere e facoltà di legge.
A seguito della segnalazione, la consulenza tecnica e medico-legale affidata ai Prof. Pietro Comba e al Prof. Morando Soffritti, nel procedimento rubricato al n. 15150/2009 RGNR – Marina bis – diede ragione al Sig. Carollo.
Dall’esame di tutta la documentazione tecnica e medica relativa a centinaia di casi giunti all’attenzione dell’Autorità inquirente, si è potuto infatti calcolare il livello delle esposizioni, dirette, indirette e per contaminazione dell’ambiente lavorativo e tale perizia ha confermato inequivocabilmente non solo l’utilizzo di amianto, ma altresì la violazione delle regole cautelari e il nesso causale, anche sulla scorta della legge scientifica applicabile (dose dipendenza), per cui tutte le esposizioni e la relativa intensità hanno quantomeno abbreviato i tempi di latenza dell’insorgenza del mesotelioma di cui il Sig. Carollo era rimasto vittima.
Fu così che la Procura della Repubblica presso il tribunale di Padova avviò le indagini preliminari, peccato tuttavia che nel frattempo l’uomo sia deceduto.
Oggi, la sua battaglia post-mortem, continua grazie alla vedova, Sig.ra Rita Randino, (la intervisteremo a breve), affiancata dall’Avvocato Ezio Bonanni, la quale ha presentato una integrazione alla denuncia querela (che riportiamo a seguire) a carico di tutti i responsabili, Alti Ufficiali della Marina Militare Italiana, titolari delle posizioni di garanzia, che codesto Ufficio Vorrà individuare, identificare e iscrivere nel registro degli indagati, per i fatti che verranno di seguito esposti.
Il Sig. CAROLLO Salvatore, dall’11.09.1962 al 31.12.1978, ha prestato servizio presso il Ministero della Difesa/Marina Militare Italiana, dapprima in qualità di sottoufficiale in arruolamento volontario C.E.M.M. di Mariscuola Taranto, successivamente in qualità di allievo tecnico elettronico, poi trasferito nella categoria di elettricista e successivamente di nuovo trasferito nel ruolo di sottoufficiale di complemento, in servizio sulle navi della Marina Militare, in esposizione professionale a polveri e fibre di amianto.
Per il resto, ci si riporta integralmente all’atto di denuncia-querela depositato, in data 27.06.2018, dal Fu Sig. CAROLLO Salvatore, che si allega e si intende integralmente riscritto (cfr doc. n. 3).
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Per quanto sopra, la sottoscritta, Sig.ra Rita RANDINO, come sopra generalizzata,
chiede
che l’On.le Sig. Procuratore della Repubblica di Padova, voglia verificare se – nei fatti esposti – siano configurabili indizi di reità, a carico dei titolari delle posizioni di garanzia, che codesta On.le Procura della Repubblica Vorrà identificare, nei termini di cui a Cass., IV sez. penale, n. 38991/2010, per l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 589, co. 2 c.p., con l’aggravante di cui all’art. 61, co. 1, n. 3, c.p., con subsunzione della fattispecie del nomen iuris affidato alla saggezza dell’Illustrissimo Sig. Procuratore della Repubblica, per ogni vittoria di giustizia e di ragione, con espressa richiesta di punizione di coloro che saranno identificati come responsabili.
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La sottoscritta, Sig.ra Rita RANDINO, chiede, ex art. 408, co. 2, c.p.p. di essere avvisata in caso di richiesta di archiviazione al fine di proporre motivata opposizione alla citata richiesta ed ottenere il rinvio a giudizio dei responsabili.
La sottoscritta, Sig.ra Rita RANDINO, chiede, ex art. 406, co. 3, c.p.p. di essere avvisata nel caso in cui venga richiesta la proroga del termine di indagini, al fine di poter depositare memorie ex art. 406, co. 3, c.p.p.
La sottoscritta, Sig.ra Rita RANDINO, nomina quale suo procuratore e difensore l’Avv. Ezio Bonanni del Foro di Roma, e gli conferisce ogni più ampio potere e facoltà di legge, che discende dal mandato, con possibilità di svolgere indagini difensive e di compiere quanto altro ritenga utile nel suo interesse.
A tutt’oggi inoltre la rimozione dell’amianto dalle unità navali non è stata ancora completata e non esiste un documento in cui sia scritto quali siano le navi sulle quali è stato rimosso l’amianto.
L’amianto potrebbe essere ancora presente negli interruttori e occorrerebbe sapere se i lavoratori impiegati sulle navi abbiano avuto informazioni adeguate e precise indicazioni in ordine al comportamento di adottare in caso di riscontrata presenza di amianto.
Poiché i tempi di latenza delle malattie asbesto correlate sono lunghissimi e poiché troppi uomini della Marina Militare sono deceduti in servizio a causa di patologie tumorali ai polmoni, appare chiaro che vi sia ancora un evidente scollamento tra gli enti di controllo, di tutela, di monitoraggio e di sorveglianza sanitaria.
Alla luce della triste situazione, ricordiamo il monito dell’Avv. Bonanni “C’è da chiedersi perché, alla luce delle continue vittorie in sede civile, le vittime siano ancora costrette a far causa allo Stato perché vengano riconosciuti i loro diritti. Continuiamo ad assistere ad un ostinato atteggiamento di chiusura dei vertici della Marina Militare”.
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