1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti
legislativi per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) e della disciplina di settore, compresa quella di cui al
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) organizzare le disposizioni per settori omogenei o per
specifiche attivita’ o gruppi di attivita’;
b) coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo
delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune
modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica,
logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo, anche con la possibilita’ di
adottare un testo unico delle disposizioni in materia di sport;
c) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva
comunque l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile;
d) definire gli ambiti dell’attivita’ del CONI, delle federazioni
sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti
di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi
civili dello Stato e delle associazioni benemerite, coerentemente con
quanto stabilito dall’articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, e con il ruolo proprio del CONI di governo
dell’attivita’ olimpica;
e) confermare, in coerenza con quanto disposto dalla Carta
olimpica, la missione del CONI di incoraggiare e divulgare i principi
e i valori dell’olimpismo, in armonia con l’ordinamento sportivo
internazionale;
f) prevedere limitazioni e vincoli, ivi compresa la possibilita’
di disporne il divieto, per le scommesse sulle partite di calcio
delle societa’ che giocano nei campionati della Lega nazionale
dilettanti;
g) prevedere che il CONI eserciti poteri di vigilanza al fine di
verificare che le attivita’ sportive delle federazioni sportive
nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di
promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano svolte in
armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico
internazionale e del CONI medesimo e deliberi il commissariamento di
federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate
qualora siano accertate gravi violazioni di norme degli statuti e dei
regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento
delle competizioni sportive o sia accertata l’impossibilita’ di
funzionamento degli organi direttivi, ferme restando l’autonomia
delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la
loro capacita’ di determinare la propria politica generale;
h) sostenere azioni volte a promuovere e accrescere la
partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport in
conformita’ ai principi del codice delle pari opportunita’ tra uomo e
donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,
garantendo la parita’ di genere nell’accesso alla pratica sportiva a
tutti i livelli;
i) sostenere la piena autonomia gestionale, amministrativa e
contabile delle federazioni sportive nazionali, delle discipline
sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle
associazioni benemerite rispetto al CONI, fermo restando l’esercizio
del potere di controllo spettante all’autorita’ di Governo sulla
gestione e sull’utilizzazione dei contributi pubblici previsto dal
comma 4-quater dell’articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
178; modificare la composizione del collegio dei revisori al fine di
tenere conto di quanto previsto dal medesimo comma 4-quater
dell’articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 178, del 2002;
l) prevedere che l’articolazione territoriale del CONI sia
riferita esclusivamente a funzioni di rappresentanza istituzionale;
m) provvedere al riordino della disciplina in materia di limiti
al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e degli enti di cui alla
legge 11 gennaio 2018, n. 8, garantendo l’omogeneita’ della
disciplina in relazione al computo degli stessi e prevedendo limiti
allo svolgimento di piu’ mandati consecutivi da parte del medesimo
soggetto, stabilendo altresi’ un sistema di incompatibilita’ tra gli
organi al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi;
n) individuare forme e condizioni di azionariato e altri
strumenti di partecipazione popolare per le societa’ sportive
professionistiche.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti
legislativi sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere
da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i
decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine
per l’espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la
scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente,
quest’ultimo termine e’ prorogato di novanta giorni.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1
e 2, il Governo puo’ adottare disposizioni integrative e correttive
dei decreti medesimi.
4. Dall’attuazione della delega di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In
conformita’ all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, qualora uno o piu’ decreti legislativi determinino nuovi o
maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi
sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in
vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie.