L’ordinanza, firmata il 17 marzo 2014 e tuttora in vigore, vieta la coltivazione di fave-piselli nel raggio di 300 metri in linea d’aria da centri abitati, agglomerati di case, vie pubbliche del centro abitato, presidi ospedalieri, case di cura, strutture sanitarie pubbliche e private, istituti di ricerca, istituzioni scolastiche pubbliche e private di ogni ordine e grado, edifici pubblici statali, caserme, aeroporti, cimiteri, stadi, chiese parrocchiali, uffici postali e quant’altro sia posto a servizio di comunità cittadine.
Il provvedimento prevede inoltre che la vendita di fave fresche nel perimetro urbano, sia negli esercizi commerciali in sede fissa al minuto e all’ingrosso, che nei mercati comunali, è autorizzata purché le stesse siano pre-confezionate in sacchetti sigillati.
Inoltre è obbligatorio, per gli esercizi commerciali e per i ristoranti che vendono o utilizzano le fave, dare opportuna pubblicità con appositi cartelli delle dimensioni minime di 30×40 cm, con la seguente dicitura “Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo. In questo esercizio commerciale sono in vendita fave fresche”.
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