Il Sindaco
Pag. n. 2/2 Ordinanza n. 29/2018 del 03 Agosto 2018
Oggetto: divieto di accensione fuochi e campeggio su tratti arenili, periodo Agosto – Settembre 2018.
PREMESSO che in occasione delle serate d’estate numerosi utilizzatori degli arenili libero sono soliti trattenersi oltre l’orario di balneazione per campeggiare, bivaccare ed accendere i falò; che in particolare l’accensione dei fuochi sulle spiagge rappresenta un danno per l’ambiente e tale attività può essere pericolosa in prossimità di stabilimenti balneari in legno o in prossimità di dune cespugliate o fascia pinetate;
RITENUTO Che negli anni passati sono registrate problematiche di sicurezza pubblica, privata e di igiene pubblica dovute all’abbandono indiscriminato sull’arenile del litorale anziate dei residui (tizzoni ardenti) dell’attività di accensione fuochi; quindi dover vietare sulle spiagge di competenza di questo Comune qualsiasi forma di campeggio, bivacco ed accensione fuochi; che un idoneo mezzo di contrasto al fine di prevenire un collettivo perpetrarsi di simili atti sia quello di vietare la detenzione ed il trasporto di qualsiasi materiale potenzialmente idoneo all’accensione dei suddetti fuochi nel periodo solitamente dedicato a queste attività; Vista l’ordinanza balneare n.01/2018; Visto il d.lgs. 267/200 e seguenti; Visto il Regolamento e lo Statuto Comunale;
ORDINA Il divieto, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 in tutti i giorni del mese di Agosto e Settembre 2018, sugli arenili liberi del territorio comunale: 1. Di detenere a qualsiasi titolo legna, carbone e carbonella e qualsiasi altro materiale che possa servire all’accensione dei fuochi; 2. Di campeggiare, bivaccare ed accendere i fuochi; che, fatta salva l’applicazione di altre disposizioni di legge, le violazioni delle disposizioni e delle prescrizioni della presente Ordinanza siano punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7 bis comma 1-bis del D. Lgs. 267/2000 del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00, da applicare secondo i principi di cui alla L. 689/1981;
Il presente provvedimento ha effetto immediato e validità fino al 30 Settembre 2018 dall’affissione all’Albo Pretorio Il giorno stesso della sua pubblicazione all’Albo Pretorio ne sarà data immediata comunicazione al pubblico con ogni mezzo ritenuto efficace, agli organi di informazione da parte dell’Ufficio Stampa e ne sarà curata la pubblicazione sul sito internet del Comune. Le Forze dell’Ordine ed il Comando della Polizia Locale di Anzio sono incaricate della sorveglianza e dell’esecuzione del presente provvedimento. INFORMA Che la presente ordinanza viene resa nota mediante pubblicazione di copia all’Albo Pretorio Comunale e pubblicazione sul sito del Comune; Che ai sensi dell’art. 3 comma 4, della Legge n° 241 del 07.08.1990, contro il presente atto è ammesso entro 60 giorni dalla notifica ricorso al T.A.R della Regione Lazio oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica. Inoltre ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e s.m.i.: –
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